I lavori di ristrutturazione con ampliamento di un edificio ubicato in area portuale destinato ad attività di attività di ricerca scientifica e didattico-formativa non beneficiano del regime di non imponibilità previsti per i servizi resi nei luoghi di confine, ma ad essi può essere applicata l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Con questo chiarimento, reso con la risposta all’interpello n. 390 del 23 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il regime IVA dei lavori di ristrutturazione con ampliamento di un edificio ubicato in area portuale.
L’istante è un ente di ricerca intenzionato a realizzare una sede idonea allo svolgimento della propria attività istituzionale di ricerca (nella specie, l’immobile ristrutturato e ampliato sarà destinato prevalentemente ad attività didattica, workshop e convegni nazionali ed internazionali).
Il dubbio interpretativo che l’Agenzia è stata chiamata a dipanare è se i lavori edilizi in esame siano:
- imponibili IVA con aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento sia alla parte relativa alle opere di ristrutturazione edilizia, sia in relazione alle opere di ampliamento; ovvero
- non imponibili IVA ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972, in ragione del fatto che, con norma interpretativa, è stato chiarito che, tra i servizi prestati nei porti, soggetti al regime di non imponibilità, s’intendono compresi anche quelli di rifacimento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti esistenti.
Nell’esaminare la questione, l’Agenzia ha escluso la possibilità di ricondurre i lavori di ristrutturazione con ampliamento dell’edificio ubicato in area portuale nell’ambito della previsione dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, così come interpretato dall’art. 3, comma 13, del D.L. n. 90/1990, essendo a tal fine richiesto che le prestazioni rese nel porto siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti, ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso.
L’istante, all’interno dell’edificio in esame, intende svolgere attività di ricerca scientifica e didattico-formativo legata alla realtà dell’area portuale e i programmati interventi di ristrutturazione ed ampliamento sono finalizzati ad agevolare lo svolgimento di tali attività. Ne consegue che le suddette opere edilizie, non presentando il richiesto nesso funzionale con l’attività portuale, sono escluse dalla non imponibilità, ammessa per i servizi squisitamente tecnici atti a garantire la funzionalità degli impianti, oltre che per i servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o dei mezzi di trasporto.
Esistono, invece, maggiori chance per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, che il n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 riconosce per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo effettuati su edifici o complessi edilizi, nonché per quelli di ristrutturazione edilizia ed urbanistica compresi nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Nella fattispecie in esame, infatti, l’istante intende effettuare un intervento di ristrutturazione ed ampliamento su un immobile esistente, per cui l’aliquota agevolata è applicabile se, in base ad apposita documentazione amministrativa emessa dagli enti competenti, risulta che gli interventi di cui trattasi sono riconducibili a quelli contemplati dal citato n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.