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INPGI: sanatoria inadempienze retributive prorogata

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INPGI: sanatoria inadempienze retributive prorogata

giovedì, 24 settembre 2020

L’INPGI, con circolare n.9 del 23 Settembre 2020, ha comunicato la proroga della facolta’ di sanatoria per le inadempienze contributive. Inizialmente, l’istanza per l’accesso al condono previdenziale era fissata al 31 agosto, ad oggi, con la presente circolare il termine slitta al 30 novembre.

 

E’ importante ricordare che l’istituto previdenziale, con la circolare n. 4 del 3 marzo 2020, aveva gia illustrato i termini e le condizioni di accesso al condono previdenziale.

Ambito soggettivo

Coloro che sono titolari della facolta’ di sanatoria per le inadempienze contributive sono:

  1.  i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali;
  2. debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi.

 

Le misure agevolative

Le disposizioni riguardano i casi di evasione o omissione contributiva e le inadempienze determinatesi entro il 25 febbraio 2020. Esse possono essere così sanate con il pagamento integrale della contribuzione dovuta  e di una somma aggiuntiva  - in luogo delle sanzioni civili - pari al  3 per cento su base annua dei contributi non pagati.

La presentazione delle istanze

Le istanze di condono ,devono essere presentate dalle aziende all’INPGI entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 25 febbraio 2020 e resa pubblica con la pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale www.inpgi.it.  

Di conseguenza, saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di sanatoria  pervenute all’INPGI entro e  non oltre il 30 novembre .

Gli importi

Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o mediante rateazione, con applicazione di un tasso di interesse dell’1,5 % su base annua, sino a:

  1. 12 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia inferiore a  20.000 euro;
  2. 24 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia compreso tra 20.001 e 50.000 euro;
  3. 36 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia superiore  50.001 euro.

La sanatoria potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi per i quali l’azienda è già stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate.

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