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Le polizze vita per i dipendenti sono fringe benefit

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Le polizze vita per i dipendenti sono fringe benefit

mercoledì, 23 settembre 2020

Con la risposta a interpello 18 settembre 2020, n. 383, l’Agenzia delle Entrate afferma il principio che la polizza assicurativa collettiva sottoscritta in favore dei propri dipendenti, che garantisca un capitale alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di morte dell'assicurato, i relativi premi versati concorrono a formare il reddito del dipendente a titolo di "fringe benefit", mentre la prestazione erogata alla scadenza è soggetta ad imposta sostitutiva (art. 26-ter D.P.R. n. 600/1973).

Il quesito 

Il caso in esame riguarda un Comune che ha attivato una polizza collettiva di durata decennale con una compagnia assicurativa, finanziata con parte dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada (art. 208 del D.Lgs. n. 295/1992). La polizza costituisce uno strumento finalizzato ad assicurare ai dipendenti una prestazione previdenziale integrativa, attraverso la garanzia di un capitale alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di morte dell'assicurato.

Il contraente della polizza è il Comune, mentre i beneficiari sono i dipendenti.

Alla scadenza la compagnia assicurativa liquida le singole posizioni assicurative riferite ai beneficiari versando l’importo al Comune (datore di lavoro), il quale a sua volta riversa le somme ai singoli beneficiari (dipendenti).

Il dubbio sollevato riguarda il corretto regime di tassazione delle prestazioni liquidate ai beneficiari.

La normativa 

In materia di imposizione fiscale del reddito di lavoro dipendente, nell’art. 51, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), sono elencate tassativamente le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile, in deroga al principio generale dell'onnicomprensività recato dall’art. 51, comma 1, del TUIR, secondo cui "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Tuttavia, per non generare tali utilità reddito imponibile in capo al lavoratore è necessario, tra l'altro, che i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. 

Al riguardo, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione "alla generalità dei dipendenti" ovvero a"categorie di dipendenti", il legislatore non riconosce l’esclusione dal reddito imponibile ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano  vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori (v. Circolari  n. 326/1997; n. 188/1998; n. 28/2016; n. 5/2018).

La soluzione

Nel caso in esame le quote accantonate, con polizza, dal datore di lavoro a favore dei dipendenti hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo a favore degli stessi. Pertanto, l'importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d."fringe benefit") dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell'interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili ex art. 51, comma 1, TUIR (cfr. Risoluzione n. 391/2007).

In altri termini, i premi versati per finanziare la polizza assicurativa sono da trattare come componente positiva del reddito di lavoro dipendente, e come tali assoggettati a tassazione ordinaria.

Resta fermo che, qualora il valore dell'emolumento in natura, sommato al valore di altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d'imposta, non risulti superiore all'importo complessivo di euro 258,23, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito imponibile, come previsto dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR.

Ne consegue – conclude l’Agenzia delle Entrate - che le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza devono essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita. In particolare, con riferimento ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, deve essere applicata l'aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi di natura finanziaria, e cioè nella misura:

- del 12,50% per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;

- del 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;

- del 26% sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

 

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