Con la risposta a interpello 16 settembre 2020, n. 357, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di decorrenza del termine di pagamento degli avvisi di liquidazione emessi nel periodo di sospensione dell’attività di liquidazione disposta dal Decreto Cura Italia.
Il quesito
A seguito stipula di una compravendita immobiliare, il competente Ufficio Territoriale della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, non ha ritenuto applicabile l'agevolazione richiesta dalle parti di cui all'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009 (legge n. 25/2010), in relazione alla c.d. "piccola proprietà contadina", richiedendo pertanto il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta di registro nel termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto.
Nello specifico, l’Ufficio ha emesso il 12 marzo 2020 nei confronti sia del dante che dell'avente causa gli avvisi di liquidazione entrambi notificati in data 20 marzo 2020.
Il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 18/2020 (legge n. 27/2020), che ha previsto, tra l'altro, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
La contribuente chiede quindi di conoscere la corretta decorrenza del termine di pagamento di 60 giorni dagli avvisi di liquidazione emessi il 12 marzo 2020 e notificati ai contribuenti in data 20 marzo 2020.
Soluzione dell’interpello
Il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha previsto all'art. 62 la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per i casi espressamente contemplati nello stesso.
Il successivo art. 67 stabilisce che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici e degli enti impositori.
Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020) ha stabilito la proroga al 16 settembre 2020 per gli atti indicati all'art. 149, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. È prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo sospensivo prima detto.
La Circolare n. 8/E/2020 ha chiarito che per gli atti di liquidazione, non contemplati nella Circolare n. 17/E/2016 e per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso, non opera alcuna sospensione per il versamento in considerazione del fatto che l'art. 62 del D.L. n. 18/2020 esclude dalla sospensione dei termini i versamenti, ad eccezione di quelli in autoliquidazione espressamente previsti.
Da quanto precede e in considerazione che nell'elencazione di cui alla Circolare n. 8/E/2020 sono richiamati anche gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi a seguito di decadenza dalle agevolazioni "prima casa" (Nota II-bis dell'art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986) e dalla c.d. "piccola proprietà contadina" (art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009), consentono di concludere – afferma l’Agenzia Entrate - con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi prima della pubblicazione del decreto Cura Italia ma, comunque, nel periodo previsto di sospensione dell'attività di liquidazione da parte degli enti impositori, che il termine il pagamento di 60 giorni degli avvisi di liquidazione decorre dal 1° giugno 2020 (cfr, in termini, anche la Risposta n. 349/2020).