L’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, non è applicabile ai dentifrici che siano commercializzati come dispositivi medici, soggetti pertanto all’aliquota IVA ordinaria.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 335 del 10 settembre 2020, presentata da una società che vende alcuni dentifrici come dispositivi medici.
La Legge di Bilancio 2019 ha esteso l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%, precedentemente prevista per determinati medicinali per l’uso umano e veterinario, includendovi i dispositivi medici a base di sostanze classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura Combinata.
In particolare, i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella predetta voce devono intendersi compresi nel n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, il quale – a sua volta – fa riferimento alla vendita di medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, nonché le sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.
L’istante ha ottenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alcuni pareri di accertamento tecnico, in base ai quali i dentifrici in esame devono essere classificati nel Capitolo 33 della Tariffa Doganale “Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche”, in particolare alla voce “3306” (Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto) e, più precisamente alla sottovoce “3306 10” (Dentifrici).
All’Agenzia delle Entrate, l’istante ha chiesto se ai prodotti in questione possa applicarsi l’aliquota ridotta del 10%, tenuto conto che gli stessi contengono sostanze minerali che, sebbene non specificamente classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura Combinata, soddisfano gli altri requisiti stabiliti dalla Legge di Bilancio 2019, in quanto utilizzati, alla stregua di dispositivi medici, per prevenire malattie.
Nell’esaminare la questione, l’Agenzia ha osservato che la norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge di Bilancio 2019 ha inteso risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per quei prodotti che, pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Essa riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura Combinata. Infatti, il Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata riguarda i “Prodotti farmaceutici” e, in particolare, la voce “3004” si riferisce ai “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.
Di conseguenza, alla luce dei pareri tecnici rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dentifrici in esame che, alla luce delle classificazioni effettuate dalla citata Agenzia, non rientrano nella voce “3004”, poiché il riferimento al Capitolo 33 non risulta richiamato dalla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, sono soggetti all’aliquota IVA ordinaria, salvo che gli stessi possano essere ricondotti tra le “sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale” di cui al richiamato n. 114) della Tabella A, Parte III, tra cui, peraltro, i suddetti prodotti non risultano ricompresi.