La Risposta n. 331 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sancisce che:
- È definitivamente superata la Risoluzione 395/E/2008 la quale prevedeva la tassazione della plusvalenza nel caso di vendita a titolo oneroso di fabbricati inseriti in un’area che sarà oggetto di recupero; tale cessione veniva di fatto assimilata alla cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria;
- Si debba tenere conto di quanto indicato nella Circolare 23/E/2020 (trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati da demolire) che di fatto supera la citata Risoluzione, tenendo conto quanto disposto dalla Sentenza della Suprema Corte 5088/2019 (nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile).
Nel caso in esame (vendita di un compendio immobiliare derivante da successione destinato alla demolizione e successiva costruzione di un nuovo immobile da parte dell’acquirente) non si parla, quindi, di cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria soggetto a plusvalenza ex art. 67 Tuir, ma di cessione di fabbricato acquisito da successione; per tale motivo si dovrà applicare la disciplina fiscale legata a quest’ultima fattispecie.