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Split Payment: è ufficiale l’operatività fino al 30 giugno 2023

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Split Payment: è ufficiale l’operatività fino al 30 giugno 2023

lunedì, 14 settembre 2020

La Gazzetta Ufficiale della UE del 24 luglio 2020 ha pubblicato la Decisione n. 1105 del 24 luglio 2020 con la quale il Consiglio dell’Unione Europea autorizza l’Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2023, in deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di applicazione dell’IVA.

Come si ricorderà, già a giugno il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva comunicato l’accordo politico raggiunto in sede europea, imponendo agli operatori di continuare l’applicazione di tale regime al momento dell’emissione di fatture verso gli organi della Pubblica Amministrazione e gli altri soggetti indicati (al riguardo si veda l’articolo: “Prorogato al 30 giugno 2023 il meccanismo del cosiddetto split payment”, pubblicato da “Consulenza” il 13 luglio 2020).

Nel merito è opportuno ribadire che lo split payment è il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, introdotto dalla legge n.190/2014, per evitare il mancato versamento dell’IVA riscossa dal fornitore. Infatti, non è quest’ultimo che versa l’IVA ma il cliente, cioè la Pubblica Amministrazione e gli altri soggetti indicati.

Mediante il predetto meccanismo, tali particolari clienti, in relazione ai loro acquisti di beni e servizi, versano l’IVA indicata in fattura non ai loro fornitori, ma direttamente all’erario; ovviamente i fornitori riscuotono i loro corrispettivi al netto dell’IVA. Tale meccanismo non è “molto gradito” dagli operatori, specie in questo periodo di crisi causata dell’emergenza sanitaria in corso. A motivo dell’applicazione dello split payment, tali operatori potranno trovarsi in situazione creditoria, in quanto non “recuperano”, immediatamente, dall’IVA a debito, l’IVA “a monte” relativa agli acquisti da loro effettuati. 

Al fine di individuare i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione il predetto meccanismo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha predisposto appositi elenchi, accessibili a tutti gli operatori. 

Giova ricordare, al riguardo, che devono versare l’IVA relativa ai loro acquisti:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle amministrazioni pubbliche sopra indicate;
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche sopra indicate;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia non sono soggette al meccanismo dello split payment le prestazioni rese dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, ai sensi dell’art. 25 del DPR n.600/1973.

Operativamente, è opportuno ricordare, il cedente o prestatore, che effettua operazioni assoggettate allo split payment, deve emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

Nelle fatture elettroniche, occorre riportare nel campo “esigibilità IVA” il valore “S” che sta per “scissione dei pagamenti”; esse vanno registrate nell’istituito registro delle fatture, avendo cura, ovviamente, di non conteggiare l’IVA relativa in sede di determinazione dell’IVA a debito o a credito, risultante dalla liquidazione periodica mensile o trimestrale.

Per continuità operativa, facciamo presente che l’esaminata decisione del Consiglio dell’Unione Europea si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.

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