Con Risoluzione 9 settembre 2020, n. 51/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale riservato ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferibili a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70/1975.
La Risoluzione n. 51/E/2020
Un Ente, quale sostituto d’imposta, ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione finanziaria circa il trattamento fiscale da riservare alle prestazioni pensionistiche integrative riferibili al Fondo interno di previdenza istituito presso il medesimo Ente, che ha trovato applicazione nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo assunti dopo l’8 marzo 1956 e fino al 3 aprile 1975, data di entrata in vigore della legge di riforma del comparto del parastato, 20 marzo 1975, n. 70.
Detto Fondo, disciplinato dal D.M. 30 maggio 1969, è stato soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1999, con cessazione di ogni forma di contribuzione.
Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 335/1995 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/1993, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico dalle forme di previdenza complementare sono imponibili, ai fini IRPEF, in misura corrispondente all’87,50% del loro ammontare.
Le prestazioni riferibili a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, erogate dalle forme pensionistiche integrative costituite presso gli enti di cui alla legge n. 70/1975, possono fruire del regime di tassazione sulla base imponibile ridotta.
L’Istante, adeguandosi alle istruzioni rese con la Circolare n. 25/E/2006, ha assoggettato a IRPEF l’87,50% dell’ammontare dei trattamenti pensionistici integrativi, riconducibili ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, sebbene la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta successivamente a tale data.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), molti ex dipendenti dell’Ente, titolari dei trattamenti pensionistici integrativi in argomento, hanno richiesto l’applicazione sui predetti trattamenti dell’aliquota del 15% di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 – degradabile fino al 9% in funzione dell’anzianità di iscrizione al fondo – in luogo della tassazione progressiva per scaglioni di reddito applicata dall’Istante sulla base imponibile ridotta all’87,50%.
Il richiamato art. 1, comma 156, della legge n. 205/2017 ha previsto, in sostanza, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005 è estesa anche ai dipendenti pubblici, precedentemente esclusi ai sensi dell’art. 23, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 252/2005.
L’Ente ritiene corretto continuare ad applicare le ritenute ordinarie sulla base imponibile dell’87,50% delle prestazioni pensionistiche integrative, in quanto la citata disposizione della legge n. 205/2017 riconosce l’applicabilità del regime fiscale di cui al D.Lgs. n. 252/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in favore dei dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio, risultino iscritti a forme pensionistiche complementari.
Conclusioni
Nella fattispecie rappresentata, risultando il fondo in questione soppresso al 1° ottobre 1999, con contestuale cessazione di ogni forma di contribuzione, non ricorre la predetta condizione, motivo per cui alle prestazioni pensionistiche integrative erogate dal fondo medesimo continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come, peraltro, espressamente previsto dal comma 156 dell’art. 1 della legge n. 205/2017.
L’Agenzia delle Entrate conclude affermando che alle prestazioni integrative erogate in forma di rendita periodica nei confronti degli ex dipendenti dell’Ente trova applicazione la disciplina prevista in ragione del periodo di maturazione dei relativi montanti e, cioè, quella applicabile fino al 31 dicembre 2000.