L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di risposte ad interpelli presentati dai Contribuenti il cui minimo comune denominatore è il Superbonus 110%. Ecco i quesiti e le risposte fornite.
Risposta n. 325
L'Istante rappresenta di aver sottoscritto ad aprile 2018 un preliminare per l'acquisto da una società di un immobile da costruire, facente parte di un complesso residenziale ricadente in una delle zone simiche previste oggetto di risanamento conservativo, previa demolizione e ricostruzione, con opere di efficientamento energetico e conseguimento di classe energetica "A" nel rispetto dei requisiti di sicurezza sismica previsti.
Poiché l'immobile sarà consegnato e acquistato tra settembre e ottobre 2020, l'Istante - che intende fruire della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1- septies , del decreto legge n. 63 del 2013, spettante agli acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3 - chiede se anche tale detrazione spetta con l'aliquota più elevata del 110 per cento prevista dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e se è possibile ottenere lo sconto in fattura da parte del soggetto venditore, ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020. In caso di risposta affermativa, chiede quali siano le modalità applicative delle disposizioni da ultimo citate con riferimento, in particolare, allo sconto in fattura e all'ammontare massimo dello stesso, quali siano i documenti da produrre e se, infine, l'impresa venditrice possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'istante ha diritto ad accedere al Superbonus potendo optare, in luogo della detrazione, per le opzioni previste dal Dl 121 (sconto sul corrispettivo o cessione del credito d'imposta).L'opzione, esercitabile a far data dal 15 ottobre, dovrà essere accompagnata dall'asseverazione dei professionisti in merito agli interventi agevolabili. Le legge specifica che tale opzione è possibile solo d'intesa con il fornitore.
Risposta n. 326
L'Istante rappresenta di essere proprietario di una unità immobiliare, censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") non abitabile e quindi incapace di produrre reddito. Detto immobile è contiguo all'abitazione principale ed unitamente a questa dovrebbe essere oggetto di un programma di " ristrutturazione con accorpamento", previo ottenimento di specifico titolo abilitativo e nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti. Intende realizzare, su entrambe le unità, interventi di ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico nonché di efficientamento energetico mediante l'isolamento termico delle pareti, il cambio della caldaia e dell'impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi e l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, al termine dei quali, l'unità collabente sarà accorpata all'abitazione.Tanto premesso, chiede se anche le spese per gli interventi realizzati sull'unità collabente possono rientrare, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) atteso che ai sensi del comma 10 del citato articolo 119 «Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale».
Dopo aver rilevato le analogie ed i comportamenti adottati in materia di Ecobonus, l'amministrazione finanziaria ha fornito parere positivo: nel caso di specie e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma, l'istante potrà fruire del Superbonus anche per le spese relative agli interventi realizzati sull'edificio con categoria catastale F/2.
Risposta n. 327
L'istante rappresenta di essere residente in un immobile facente parte di un edifico quadrifamiliare e detenere l'immobile in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato il 1° giugno 2019. L'istante vorrebbe "sostituire l'attuale generatore di calore con una pompa di calore" sfruttando gli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio) e, il dubbio interpretativo concerne la circostanza che il beneficio in questione "sembrerebbe limitato alle abitazioni principali".Ciò premesso, l'istante chiede se sia possibile beneficiare delle agevolazioni previste dal citato articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 dato che non è proprietario dell'appartamento e se, inoltre, le medesime agevolazioni possono essere fruite anche per i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell'edificio della sola porzione di unità quadrifamiliare in cui abita.
La Circolare 8/E/2020 ha precisato che possono usufruire del Superbonus anche i soggetti che detengono l'immobile in forza di un contratto di comodato ad uso gratuito. La sostituzione della pompa di calore con l'agevolazione ex art. 119 Dl Rilancio è possibile solo se l'immobile possiede le caratteristiche previste dalla norma esplicate nella citata circolare.
I lavori di tinteggiatura delle pareti esterne non rientrano tra gli interventi agevolabili con il Superbonus, ma bensì rientrano nel Bonus Facciate (art. 1, commi 219-223 Legge di Bilancio 2020).
Risposta n. 328
L'Istante rappresenta di essere proprietario di una villetta a schiera di testa, terra tetto, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato). Precisa che la villetta è prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015.
Su tale immobile intende effettuare interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno) che porterà un miglioramento di due classi energetiche all'immobile.L'Istante chiede, pertanto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire per gli interventi descritti della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.
I lavori possono usufruire del Superbonus solamente nel caso in cui vengano rispettati i criteri di indipendenza funzionale e accesso autonomo esterno-
Risposta n. 329
L'Istante fa presente di essere comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, delle seguenti unità immobiliari autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio: tre appartamenti, un locale ad uso magazzino, un locale ad uso garage e un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza.
Nelle predette unità immobiliari sono rinvenibili parti comuni a tutte le citate unità immobiliari quali, ad esempio, locali per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune.
Ciò premesso, chiede se le detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 siano applicabili alle predette unità immobiliari, detenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni.
Nel caso in esame non sarà possibile fruire del Superbonus in quanto si tratta di unità immobiliari distintamente accatastate in comproprietà fra più soggetti; si potrà dunque fruire delle consuete detrazione ex art. 14 e 16 del D.Lgs. 63/2013 così come convertito nella Legge 90/2013.