Con ordinanza 1° settembre 2020, n. 18173, la Corte di Cassazione afferma l’art. 343, comma 6, del D.Lgs. n. 209 del 2005 prevede la non assoggettabilità all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO degli agenti e dei sub-agenti assicurativi
Il caso di specie
La vicenda in oggetto ha riguardato una società di persone, esercente attività di sub agente di assicurazione, nei cui confronti, a seguito di attività di controllo, l’ENASARCO otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi previdenziali relativi a subagente.
L’opposizione avverso il decreto ingiuntivo veniva rigettata dal Tribunale e confermata in appello.
La società proponeva quindi ricorso per Cassazione con il quale si contesta l'assoggettamento - ritenuto dalla Corte territoriale - alla contribuzione ENASARCO per i sub agenti di assicurazione, denunciando sostanzialmente la ricorrente violazione degli artt. 1742 e 1753 c.c. nonché dell’art. 343, comma 6, del D.Lgs. n 209/2005 (codice delle assicurazioni), atteso che l'agente di assicurazione (art. 1753 c.c.) va tenuto distinto dall'agente di commercio (art. 1742 e segg. c.c.) e che solo per quest’ultimo è prevista l'assicurazione ENASARCO; che il subagente di assicurazione è assimilabile all'agente di assicurazione distinguendosi pertanto dall'agente di commercio e che era comprensibile l'intervento del legislatore con il D.Lgs. n. 209/2005 che esclude gli agenti di assicurazione ed in particolare i subagenti dagli obblighi previdenziali ENASARCO.
La soluzione della Cassazione
Con l’ordinanza n. 18173/2020 in esame, la Sezione lavoro ha accolto il ricorso societario affermando che in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio (in termini Cass. nn. 4296, 8720, 9220, 9299, 9480 e 9481 del 2016).
Il giudice di legittimità ha inoltre precisato che l’art 343, comma 6, del D.Lgs. n. 209/2005, che ha affermato la non assoggettabilità all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO degli agenti e dei sub-agenti assicurativi, non ha natura interpretativa ad effetto retroattivo, o valore innovativo solo per il futuro, in quanto è una previsione meramente ricognitiva di un’esclusione già operante al momento della sua entrata in vigore.
Peraltro, in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati (tra cui l’ENASARCO), cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO (Cass. n. 12033/2020).
Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso societario e non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, con accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo.