Il Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 è intervenuto apportando diverse modifiche al Decreto Rilancio anche in materia di trasporti. Nello specifico, l’art. 90 del nuovo decreto, riscrivendo il comma 1 dell’art. 200 bis del Decreto Legge n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, prevede l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, di un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020 in favore del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.
Le risorse del suddetto fondo sono destinate alla concessione di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore ad euro 20 per ciascun viaggio che preveda l’utilizzo del taxi o il servizio di noleggio con conducente, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 fino all'esaurimento delle risorse.
Destinatari del bonus viaggio sono le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.
I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Obiettivo dell’ideazione di tale bonus è quello di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico in considerazione delle misure di restringimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19.
Secondo quanto previsto dal Decreto di Agosto, le risorse del fondo saranno gestite dai comuni. Con un decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dal 15 agosto 2020 [data di entrata in vigore del decreto n. 104] tali risorse saranno infatti trasferite ai comuni innanzi indicati, secondo i seguenti criteri:
- una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, sarà ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
- una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, sarà ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato;
- una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, sarà ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
Compito di ciascun comune individuare, nei limiti delle risorse assegnate, i beneficiari e il relativo contributo, facendo attenzione a non privilegiare quei nuclei familiari ed quei soggetti già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.