Con la sentenza n. 17321 del 19 agosto 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito la legittimità del licenziamento di una dipendente addetta all’apertura di conti correnti cui è stata contestata la mancata osservanza degli adempimenti antiriciclaggio relativi all’adeguata verifica della clientela.
In buona sostanza è stato accertato che, in sede di apertura di alcuni conti correnti, i clienti intestatari non sono stati formalmente identificati, né si sono presentati in ufficio. La Corte ha ritenuto che tale comportamento legittima il licenziamento per “giustificato motivo”, stigmatizzando l’estrema gravità della violazione delle disposizioni della normativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’attività di riciclaggio.
La normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo n.231/2007, agli articoli 17-19, prescrive tassativamente che i soggetti obbligati devono procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale.
In ogni caso occorre procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
Peraltro gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere osservati nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
- l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio;
- l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività o del rapporto.
Le attività di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo devono essere effettuate prima dell’instaurazione del rapporto.
L’identificazione del cliente e del titolare effettivo va svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell’esecutore e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.
In tale ambito, il cliente deve fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire anche l’identificazione del titolare effettivo.
Sulla base delle esposte considerazioni, come ha confermato la Cassazione, si evidenza legittimo il licenziamento dei dipendenti che non osservano la normativa antiriciclaggio anche in tema di adeguata verifica della clientela.