La Cass. civ., sez. lav., con sentenza, n. 11704 del 2020 ha stabilito che in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti), non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva.
Fatto e questioni di diritto
La vicenda trae origine dal ricorso di due lavoratrici dipendenti le quali convenivano in giudizio la cooperativa per la quale avevano prestato servizio al fine di vedersi riconoscere, nel calcolo retributivo per le ore di lavoro straordinario, le quote orarie della tredicesima e della quattordicesima mensilità previste dal CCNL nonché il premio di rendimento e il contributo ATF previsto dagli accordi aziendali; le ricorrenti, inoltre, lamentavano un compenso per il lavoro notturno inferiore ai corrispettivi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
La domanda giudiziale veniva accolta nel primo e secondo grado di giudizio; la pronuncia, poi, veniva cassata in sede di legittimità con rinvio al Giudice del merito e nuova cassazione in sede di legittimità, con rinvio alla Corte territoriale di Bologna la quale rigettava le istanze delle parti attrici.
Avverso tale ultima pronuncia, le lavatrici dipendenti proponevano ricorso in Cassazione denunciando, tra gli altri motivi, la omessa motivazione o, comunque, una motivazione apparente e incomprensibile nella definizione della portata delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali in tema di lavoro straordinario,nonchè una errata interpretazione di detta disciplina, considerato che la Corte aveva ritenuto che il C.C.N.L. vigente all’epoca del rapporto di lavoro “non consentisse l'inserimento nella retribuzione di fatto, quale voce concorrente alla determinazione del compenso per le ore di lavoro straordinario, degli elementi retributivi aventi carattere continuativo, ai quali pure era fatto espresso richiamo nella disposizione collettiva, e ciò sul mero rilievo che essa non menziona(va) gli istituti indiretti".
Il Giudice di Legittimità, con sentenza n. 11704 del 2020 nel ritenere fondato il denunciato vizio, ha evidenziato come la Corte territoriale di Bologna, non aveva dato conto in alcun modo delle ragioni per le quali gli istituti indiretti non dovessero essere compresi tra gli elementi retributivi aventi carattere continuativo, cui le norme fanno riferimento come a componenti della retribuzione di fatto (insieme con le voci che costituiscono la retribuzione "normale").
Invero, nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, il compenso per lavoro straordinario può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante il riferimento alla "retribuzione globale di fatto", ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss, cod. civ..