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Incentivi a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto 2020/2021

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Incentivi a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto 2020/2021

venerdì, 21 agosto 2020

E’ stato pubblicato nella G.U. 19 agosto 2020, n. 206, il decreto Direttoriale 7 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021.

Il D.M. n. 203/2020

Il decreto 12 maggio 2020, n. 203, del MIT reca le modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

E’ previsto che le risorse disponibili sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 122.225.624, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione sotto descritti.

La procedura

L’avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive:

  • la fase di prenotazione;
  • la fase di rendicontazione dell'investimento.

Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 ed il secondo dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021, all'interno dei quali gli  aspiranti ai benefici potranno presentare domanda di accesso all'incentivo.

Possono inoltre presentare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, ed iscritte al REN  istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009.

Riguardo alla prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:

  • documentazione dalla quale risulti il numero di targa ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta in Italia ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto del MIT n. 203/2020;
  • attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal medesimo decreto del MIT n. 203/2020;
  • nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica.

Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate conformi alla normativa anti inquinamento euro VI, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

 

  1. prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;
  2. prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia.

Relativamente all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP sono ammissibili ad incentivo i veicoli N1 N2 compresi tra 3,5 ton e 7 tonnellate omologati con regolamento Light Duty e i veicoli omologati con la normativa Heavy Duty.

L‘art. 14 del decreto direttoriale in esame prevede da ultimo che é fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere  ad accertamenti e verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in autotutela, con l'annullamento del relativo  provvedimento di concessione, e disporre la restituzione del contributo concesso ove emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 9, del D.M. n. 203/2020, in base al quale i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

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