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Niente seconda rata IMU per gli immobili legati al settore del turismo e dello spettacolo

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Niente seconda rata IMU per gli immobili legati al settore del turismo e dello spettacolo

mercoledì, 19 agosto 2020

L'art. 78 del Dl Agosto ha stabilito che non è dovuta la seconda rata IMU (scadenza 16 dicembre 2020) per:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; 
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; 
  • immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da parte di imprese esercenti attivita'  di  allestimenti  di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli, sempre a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle attivita' ivi esercitate, l'Imu non sarà dovuta, oltre che per la seconda rata del 2020, anche per tutto il 2021 ed il 2022. Per compensare le minori entrate da parte dei comuni è prevista la pubblicazione di un decreto interministeriale (entro 60 dall'entrata in vigore del dl) che assegni loro le risorse statali.

Il Decreto Agosto modifica anche in minima parte la normativa Imu così come definita dalla Legge di Bilancio 2020. L'art. 108 del Dl 104/2020 prevede, infatti una piccola modifica all'art. 1, comma 755 della Legge 160/2019. La legge di bilancio ha infatti previsto che per gli immobili:

  • diversi dall'abitazione principale;
  • diversi dai fabbricati rurali ad uso  strumentale;
  • diversi dai fabbricati costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice   alla   vendita, fintanto che permanga tale destinazione e  non  siano  in  ogni  caso locati;
  • diversi dai terreni agricoli;
  • diversi dagli immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo catastale D

l'aliquota di  base  sia e'  pari allo 0,86 per cento con potere, da parte dei singoli comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

Il comma 755 aveva previsto che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente  agli  immobili  non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni potessero aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al  comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il decreto agosto è intervenuto su tali percentuali prevedendo la possibilità di incremento aggiuntivo fino ad un massimo dello 0,8%.

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