L'art. 78 del Dl Agosto ha stabilito che non è dovuta la seconda rata IMU (scadenza 16 dicembre 2020) per:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate
Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate, l'Imu non sarà dovuta, oltre che per la seconda rata del 2020, anche per tutto il 2021 ed il 2022. Per compensare le minori entrate da parte dei comuni è prevista la pubblicazione di un decreto interministeriale (entro 60 dall'entrata in vigore del dl) che assegni loro le risorse statali.
Il Decreto Agosto modifica anche in minima parte la normativa Imu così come definita dalla Legge di Bilancio 2020. L'art. 108 del Dl 104/2020 prevede, infatti una piccola modifica all'art. 1, comma 755 della Legge 160/2019. La legge di bilancio ha infatti previsto che per gli immobili:
- diversi dall'abitazione principale;
- diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- diversi dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- diversi dai terreni agricoli;
- diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
l'aliquota di base sia e' pari allo 0,86 per cento con potere, da parte dei singoli comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.
Il comma 755 aveva previsto che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni potessero aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il decreto agosto è intervenuto su tali percentuali prevedendo la possibilità di incremento aggiuntivo fino ad un massimo dello 0,8%.