Termina il prossimo 18 agosto il termine di trenta giorni fissato dalla legge di conversione del decreto Rilancio [legge n.77/2020], per richiedere il rimborso a palestre, piscine e impianti sportivi di qualsiasi tipo per abbonamenti non goduti a causa della sospensione delle attività prevista a motivo dell’emergenza sanitaria.
L’articolo 216 del decreto Rilancio ha esteso agli abbonamenti presso le strutture sportive, i rimborsi che il decreto Cura Italia (art. 88 del dl 18/2020) aveva applicato ai titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi tipologia.
Secondo quanto stabilito espressamente dal comma 4 dell’art. 216 del decreto Rilancio, infatti, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.
La legge dunque riconduce espressamente il mancato accesso agli impianti sportivi, pur avendo già pagato un corrispettivo per farlo, dovuto alle norme di contenimento anticovid-19, all’impossibilità totale prevista per i contratti a prestazioni corrispettive dall’art. 1463 c.c., secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Quindi, la disposizione di cui all’art. 216 comma 4 del decreto Rilancio stabilisce espressamente che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (entro dunque il prossimo 18 agosto), i soggetti acquirenti possono presentare istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell'attività sportiva imposti per legge.
Pertanto, chi prima del lock down abbia acquistato un abbonamento in palestra, in piscina o per accedere a qualsiasi altro tipo di impianto sportivo può presentare apposita istanza al gestore entro il prossimo 18 agosto; all’istanza deve essere allegato il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
Rimborso o voucher, una facoltà rimessa al gestore dell’impianto sportivo
Il gestore dell'impianto sportivo, entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo versato dal cliente, può comunque rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.