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Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale Naspi

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Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale Naspi

lunedì, 10 agosto 2020

                                      

Con la Circolare 4 agosto 2020, n. 91, l’INPS riepiloga le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 13, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), all’art. 2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012.

La NaSpI

La novità normativa della legge n. 160/2019, modifica le disposizioni dei commi 28 e 29 dell’art. 2 della legge n. 92/2012, ampliando così il novero delle fattispecie contrattuali non soggette al contributo addizionale.

L’indennità di disoccupazione NASpI, introdotta dall’art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 (Jobs Act) in sostituzione degli altri sussidi di disoccupazione, è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Nel caso in cui un lavoratore subordinato perda in modo involontario la propria occupazione, a partire dal 1° maggio 2015, può contare sul sostegno al reddito della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego.

I chiarimenti

Si premette che l’art. 2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di versare un contributo addizionale per il finanziamento della NASpI, pari all’1,4% della retribuzione imponibile, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”. Detto contributo è poi aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Tra le fattispecie escluse si annoverano: i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; gli apprendisti; i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; i contratti di lavoro domestico; i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli; le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità; i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

Con la Circolare n. 91/2020, l’INPS esamina le novità apportate con la legge di bilancio 2020, affermando sul punto che la modifica al comma 28 della legge n. 92/2012 incide specificatamente sul regime temporale di applicazione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per le fattispecie contrattuali previste all’art. 2, comma 29, lett. b), della legge n. 92/2012.

Nello specifico, ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” non si applica il contributo addizionale NASpI né l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo.

L’esonero si riferisce anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali, stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora tali rinnovi contrattuali contengano espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali.

Di conseguenza, il contributo di cui trattasi trova applicazione per quelle attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del CCNL.

Nella Circolare si precisa inoltre che, nell’ipotesi di contratto di lavoro stagionale stipulato prima del 1° gennaio 2020, l’esonero contributivo si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente a tale data.

Il comma 13 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 ha poi inserito all’interno del comma 29 della legge Fornero, anche le lettere b-bis) e d-bis), prevedendo ulteriori esclusioni dal contributo addizionale. In particolare, la lett. d-bis) dispone che il contributo addizionale non trovi applicazione, a partire dal 1° gennaio 2020, nei confronti dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.

Al riguardo, l’INPS precisa che le attività devono essere svolte nel territorio della Provincia di Bolzano, a prescindere dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale dell’azienda.

Ai sensi della lett. d-bis), invece, il contributo addizionale non trova applicazione per i lavoratori adibiti all’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi (c.d. “lavoratori extra”), nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché per quei rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Infine l’INPS, dopo aver fatto accenno a quelle fattispecie soggette al contributo addizionale ma escluse dall’applicazione dell’incremento, fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro per la compilazione del flusso UniEmens.

Così, a partire dal mese di competenza settembre 2020, i datori di lavoro dovranno utilizzare la qualifica “G”, per i lavoratori stagionali le cui attività sono definite da avvisi comuni e da CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011; “B”, per i lavoratori assunti a termine nel territorio della Provincia di Bolzano; “X”, per i c.d. “lavoratori extra”; “D”, per le assunzioni per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Per i periodi di paga da gennaio ad agosto 2020, i datori di lavoro che abbiano pagato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi potranno recuperare detta contribuzione valorizzando nei flussi UniEmens di competenza di settembre, ottobre e novembre 2020 il codice causale “L810”

 

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