Con la Circolare 30 luglio 2020, n. 3, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce ulteriori indicazioni ai propri uffici periferici, in merito all’applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro per l’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello sancito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015.
L’accordo di secondo livello
L’accordo di secondo livello è una contrattazione siglata tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali che permette di derogare ai CCNL (v. art. 51 D.Lgs. n. 81/2015).
Consente, tra gli altri, di gestire più flessibilmente gli orari di lavoro, derogare al limite legale sui contratti a tempo determinato, ampliare la stagionalità, detassare i premi di produzione.
La contrattazione di secondo livello è alla base del welfare aziendale che permette ulteriori risparmi fiscali e previdenziali per le aziende.
I chiarimenti
Si premette che secondo la previsione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015, i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
Tale obbligo rappresenta una condizione necessaria per la fruizione dei benefici contributivi o fiscali e delle altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali.
Lo scopo è quello di consentire un'immediata applicazione delle normative in materia di agevolazioni, rendere più facilmente accessibili tali contratti alle diverse amministrazioni, e di effettuarne il monitoraggio.
In merito all’applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello, è stato chiesto all’INL di specificare cosa debba intendersi con la voce "altro" inserita tra quelle elencate nell’applicativo e se possano essere incluse nell’ambito di tale voce le "altre agevolazioni" connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011 ovvero contenuto in accordi siglati ex art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.
In sostanza, nel caso oggetto del quesito posto all’Ispettorato non si parla di semplici benefici o agevolazioni, come, ad esempio, la detassazione del premio di risultato ovvero la decontribuzione per le misure di conciliazione tra i tempi di vita lavoro e credito d’imposta per la formazione 4.0, ma la questione concerne tutte quelle ipotesi derogatorie di carattere prettamente “normativo”, che consentono al datore di lavoro di poter applicare una differente disciplina sostanziale di un determinato istituto, ponendo come fonte non quella legale ma quella pattizia, prevista direttamente nel contratto di secondo livello.
Naturalmente, tale possibilità deve essere espressamente prevista dalla stessa norma di legge, come nel caso citato dei contratti di prossimità, ove lo stesso art. 8 del D.L. n. 138/2011, al comma 2, stabilisce la possibilità di derogare, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, alle disposizioni di legge su alcune specifiche materie. Ciò, naturalmente, sempre per volere della norma, a condizione che i contratti mirino alle finalità espressamente e analiticamente individuate dal legislatore.
Interpellato al riguardo, il Ministero del lavoro, con nota prot. n. 7842/2020, pur prendendo atto della formulazione letterale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015, ha sostenuto, siccome in armonia con la ratio della norma, una sua ampia lettura che preveda quindi "l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso, il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere "normativo" che possono essere "attivati" a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva".
Pertanto, attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, d’intesa con il Ministero del lavoro (che si è espresso con ulteriore nota prot. n. 8112/2020), l’INL ritiene che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dal 30 luglio 2020 (data di pubblicazione della Circolare n. 3/2020 in trattazione).