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Rivalutazioni partecipazioni: nessuna proroga per il versamento dell'imposta sostitutiva

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Rivalutazioni partecipazioni: nessuna proroga per il versamento dell'imposta sostitutiva

mercoledì, 05 agosto 2020

Quesito

L'istante riferisce di essere proprietaria dell'85% delle quote del capitale sociale di una società in nome collettivo e di essersi avvalsa nel 2019 della suddetta agevolazione. A tal fine ha acquisito la valutazione peritale da un tecnico abilitato e ha versato la prima rata dell'imposta sostitutiva il 28 giugno 2019.

Tanto premesso, considerate le numerose disposizioni legislative che, in fase di emergenza da "Covid-19", hanno prorogato e sospeso diversi adempimenti e versamenti fiscali, l'istante chiede se sia sospeso anche il versamento della seconda rata dell'imposta sostituiva di cui sopra, il cui termine era in scadenza il 30 giugno 2020. 

Con la pubblicazione della Risposta n. 236, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che tale scadenza non era stata oggetto di sospensione nè ha subito una proroga. L'art. 137 del Decreto Rilancio ha di fatto solo riaperto i termini per avvalersi della procedura di rivalutazione anche con riferimento ai titoli posseduti alla data del 1° luglio 2020, ma non ha prorogato i termini di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei titoli posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Si ricorda che...

Il decreto-legge 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011 prevede che "i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata....i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata".

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