L'art. 72 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, in l. 77/2020 ha stabilito che aumenta da 15 a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori, sino al 31 agosto 2020.
Congedo parentale e Covid-19
L’art. 72 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, in l. 77/2020 aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del congedo parentale – introdotto dall’art. 23 comma 1, del d.l. 18/2020, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato.
E’ stato specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatto salvo i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 34 del 2020 . Al riguardo, è stato precisato che anche in tale ultimo caso il totale complessivo del congedo in esame riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori è pari a trenta giorni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore).
La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età, che è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della retribuzione. Il termine finale per la fruizione del congedo, la cui decorrenza rimane al 5 marzo, è fissato al 31 agosto 2020.
Dalla lettura dell’articolo in esame va ritenuto che l’estensione della durata massima del predetto congedo parentale a 30 giorni va applicata anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (per i quali il calcolo della relativa indennità è diverso a seconda della categoria considerata), come confermato indirettamente, per gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata, dalle informazioni pubblicate dall’Inps nella sezione dei servizi online accessibile tramite credenziali, e direttamente, per i dipendenti pubblici, dal comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2020.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del suddetto congedo da parte dei dipendenti pubblici è concessa per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici – sospensione prorogata, da ultimo, fino al 17 maggio dal DPCM del 26 aprile 2020 – e non fino al 31 agosto 2020, come previsto per i dipendenti privati dall’art. 23, comma 1, della l. 27/2020. In merito a tale questione, si segnala che, con il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2020, è stato specificato che anche per i dipendenti pubblici il termine finale di applicazione del congedo parentale in esame è fissato al 31 luglio 2020.
La disposizione in esame – modificando l’art. 23, comma 6, della l. 27/2020 – dispone, infine, che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura delle scuole - fruibile, come specificato, in aggiunta al predetto congedo parentale speciale - si possa godere in presenza di figli minori di 16 anni e non più, come previsto nel testo previgente, di figli di età ricompresa tra 12 e 16 anni. Il predetto congedo non è coperto da contribuzione figurativa e dà diritto alla conservazione del posto di lavoro con divieto di licenziamento.