La Cass. civ., sez. lav., con ord. n. 15114 del 2020, ha stabilito che in un contratto di agenzia è da considerarsi legittimo il recesso senza preavviso da parte dell’agente per fatto imputabile al preponente laddove quest’ultimo abbia tenuto comportamenti illegittimi e contrari alla buona fede.
Fatto e questioni di diritto
La ordinanza della Cass. civ., n. 15 luglio 2020 trova la propria genesi nel contenzioso insorto tra una agente e il proprio preponente nell’ambito di un rapporto di agenzia. Nello specifico, l’agente aveva ottenuto in danno del preponente la ingiunzione di pagamento per le provvigioni maturate e non corrisposte; avverso detta ingiunzione di pagamento proponeva opposizione il preponente, chiedendo, in riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore della indennità di mancato preavviso conseguente al recesso – a suo dire senza giusta causa - dell’agente. Il Tribunale di Foggia rigettava la proposta opposizione; il preponente ricorreva in appello presso la Corte territoriale di Bari che confermava la pronuncia di primo grado e rigettava il gravame. Avverso la sentenza di appello il proponente ricorreva in Cassazione chiedendo la riforma della pronuncia a sé sfavorevole, eccependo, tra gli altri motivi, la insussistenza della giusta causa del recesso dell’agente.
La Corte di Cassazione, con la ordinanza al nostro esame, ha rigettato la proposta censura ritenendo sussistente la giusta causa del recesso dell’agente quale conseguenza del comportamento illegittimo del preponente il quale aveva unilateralmente modificato il contratto di agenzia, senza giustificazione e senza accettazione del promotore, e avevaimpedito all’agente di accedere al proprio ufficio, avendo sostituito arbitrariamente la serratura.
Per la Cassazione, il Giudice d’appello aveva valutato gli interessi contrapposti e aveva compitamente motivato la propria decisione. Dalla istruttoria era emerso che le nuove condizioni contrattuali non erano state accettate dal promotore il quale aveva prontamente e formalmente manifestato le proprie doglianze e il proprio disaccordo. A ciò si aggiunga che il comportamento del preponente che aveva sostituito la serratura, di fatti impedendo l’ingrasso in ufficio all’agente, costituiva per i Giudicante elemento contrario alla buona fede.
Era da considerarsi, quindi, legittimo il recesso senza preavviso dell’agente poiché si era verificata una giusta causa che non consentiva la prosecuzione - nemmeno solo provvisoria - del rapporto.
Va da sé che essendo legittimo il recesso senza preavviso del promotore, questi non era tenuto a corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso. Di detto iter logico/valutativo il Giudice d’appello aveva dato precisa e sufficiente motivazione nella propria pronuncia tanto da rendere inammissibile il proposto ricorso in Cassazione.