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Pompe funebri (Aziende private): quali conseguenze in caso di omissione alla quota di adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa

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Pompe funebri (Aziende private): quali conseguenze in caso di omissione alla quota di adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa

giovedì, 23 luglio 2020

L'azienda, a cui si applica il ccnl Pompe Funebri (Aziende Private) del 7 luglio 2017, che ometta il versamento delle quote di adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST), è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16.00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.

Pompe funebri (aziende private) ed assistenza sanitaria integrativa

L’art. 66 del ccnl Pompe Funebri (aziende private) del 7 luglio 2017 stabilisce che le parti sociali, ossia la Feniof, con l'assistenza della Confcommercio-Imprese per l'Italia e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl e l’Uiltrasporti, concordando di prevedere, a far data dal 1º luglio 2018, una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.

La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, salva diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Nel caso in cui l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.

Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.

Di conseguenza, le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e l'eventuale quota una tantum di 30 euro sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.

 

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