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Gestione dei titoli di accesso nominativi e non nominativi per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche

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Gestione dei titoli di accesso nominativi e non nominativi per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche

martedì, 21 luglio 2020

Al fine di rispettare le disposizioni in vigore dall’1° luglio 2019 per il contrasto del fenomeno del “secondary ticketing”, nel caso dello spettacolo e/o intrattenimento inizialmente organizzato in un impianto di capienza non superiore ai 5.000 spettatori, successivamente spostato in un impianto con capienza superiore ai 5.000 spettatori, l’organizzatore che abbia emesso originariamente titoli di accesso non nominativi deve comunicare agli acquirenti la variazione, affinché questi possano chiedere l’annullamento del titolo, con l’indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario. Se, invece, l’evento è stato organizzato presso un impianto di capienza superiore a 5.000 spettatori per essere poi spostato presso un impianto di capienza inferiore a tale soglia, i titoli di accesso nominativi emessi sono validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 212 del 13 luglio 2020 presentato da una società che si occupa dell’organizzazione, della promozione e della produzione di spettacoli e manifestazioni di intrattenimento sul territorio italiano.

L’art. 1, comma 545-bis, della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha previsto che, a decorrere dall’1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominativi, ossia devono recare il nome e il cognome del soggetto che ne fruisce.

È sorto, pertanto, il dubbio sul corretto comportamento da adottare rispetto al duplice caso:

  • dello spettacolo e/o intrattenimento inizialmente organizzato in un impianto di capienza non superiore ai 5.000 spettatori - con collocamento sul mercato di titoli di accesso non nominativi - successivamente spostato in un impianto con capienza superiore ai 5.000 spettatori, per cui sussiste l’obbligo di emissione dei titoli di accesso nominativi;
  • dello spettacolo e/o intrattenimento dapprima organizzato in un impianto di capienza superiore ai 5.000 spettatori - con titoli di accesso nominativi - in seguito spostato in un impianto con capienza inferiore a tale soglia, per cui è consentita l’emissione dei titoli di accesso non nominativi.

La società istante ha chiesto all’Agenzia se sia possibile mantenere valido il collocamento sul mercato di titoli di accesso - non nominativi o nominativi - anche nell’ipotesi in cui l’organizzatore dello spettacolo e/o intrattenimento decida di spostarlo in un impianto diverso, rispettivamente con capienza superiore o inferiore a 5.000 spettatori.

Tenuto conto che il citato art. 1, comma 545-bis, della L. n. 232/2016 è finalizzato a contrastare il fenomeno del “secondary ticketing”, nel caso di specie, la risposta n. 212/E/2020 ha precisato che, nell’ipotesi di vendita:

  • di biglietti non nominativi - per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori – l’istante è tenuto a comunicare agli acquirenti l’effettivo cambio del luogo di svolgimento dell’evento, affinché questi provvedano a richiedere l’annullamento del titolo emesso, con l’indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato;
  • di biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5.000 posti, i titoli di accesso possono essere considerati validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l’art. 1, lett. m), del D.P.C.M. 17 maggio 2020 ha disposto che “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.

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