Le colonnine di ricarica fornite e installate dal medesimo contribuente unitamente all’impianto fotovoltaico beneficiano dell’aliquota IVA del 10%. In difetto, sono soggette all’aliquota IVA ordinaria, non applicandosi l’agevolazione prevista per le opere di urbanizzazione.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 218 del 14 luglio 2020.
Nel caso esaminato, una società intende installare nell’abitazione di un privato un impianto fotovoltaico e una colonnina di ricarica del veicolo elettrico per mezzo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
All’Agenzia è stato chiesto se all’installazione della colonnina sia applicabile la stessa aliquota IVA ridotta del 10% dell’impianto fotovoltaico o se ad essa sia applicabile l’aliquota del 10% di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Nell’esaminare la questione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che le colonnine di ricarica del veicolo elettrico possano beneficiare dell’aliquota ridotta prevista, per le opere di urbanizzazione, dal citato n. 127-quinquies).
Le predette colonnine sono, infatti, destinate esclusivamente ad uso privato e, pertanto, non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria, agevolabili con l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.
È vero che l’art. 17-sexies, comma 1, della L. n. 134/2012 prevede che le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. Tuttavia, deve ritenersi che questa disposizione non consentita l’inclusione tout court di tali infrastrutture tra le opere di urbanizzazione primaria, a prescindere, cioè, dalle caratteristiche specifiche che le opere in esame devono possedere per essere qualificabili come opere di urbanizzazione primarie.
A tal fine, le stesse devono soddisfare esigenze ed interessi collettivi di primario spessore, come si verifica per le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione e gli spazi di verde attrezzato, e di norma sono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati.
Nella risposta in commento, l’Agenzia ha anche escluso che l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ad uso privato rientrino nell’ulteriore fattispecie richiamata dal n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ossia tra gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, siccome l’art. 2, comma 1, lett. d) e h), del DLgs. n. 257/2016 stabilisce che questo dispositivo consente il solo trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo.
Tuttavia, se le colonnine di ricarica sono fornite e installate dal contribuente istante unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, magari nell’ambito di un contratto d’appalto, la relativa fornitura beneficerà dell’aliquota IVA del 10% prevista per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica», ai sensi rispettivamente dei n. 127-quinquies) e 127-septies) delta Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata autonomamente rispetto all’impianto fotovoltaico fornito dall’istante, tonerà invece applicabile l’aliquota IVA ordinaria.