E' stata pubblicata, in G.U. serie generale n. 180 del 18 luglio 2020, la legge di conversione del D.L. Rilancio, la L. n. 77/2020, la quale ha apportato modfiche, innovando la disciplina normativa del lavoro agile.
Stato dell’arte della disciplina del lavoro agile
Il lavoro agile trova, per la prima volta, la sua definizione giuridica all’art. 18 della Legge n.81 del 2017, quale “modalita` di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivita` lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.” Il rapporto, verra’ instaurato in base alla manifesta volontarieta’ delle parti.
A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito l’intero territorio nazionale, in linea con le misure restrittive per il contenimento dei rischi del contagio, il Presidente del Consiglio dei ministri e’ intervenuto sulla disciplina dello smart working emanando il DPCM del 1 marzo 2020, raccomandandone successivamente, (DPCM 26 aprile 2020) il massimo utilizzo.
Con il D.L. Cura italia, d.l. 18/2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, si stabilisce che, sino alla fine dell’emergenza:
· i lavoratori dipendenti disabili o che hanno nel proprio nucleo familiare, una persona con disabilità, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
· ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Ai sensi del D.L. 34/2020 avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione:
· i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni;
· quando nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito;
· nei casi di sospensione dell’attivita’ lavorativa;
· nei casi di cessazione della prestazione.
La conversione
La Legge di conversione, la n. 77 del 17 luglio 2020, ha modificato:
- l’art 90, comma 1, del D.L. Rilancio, il quale ora recita anche : "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.”
- art. 263, comma 1, D.L. 34/2020 contenente le “Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile”
- al comma 4-bis dell’art 263 sono apportate le seguenti modificazioni: