In occasione di un interpello promosso dalla vedova di un italiano residente in Francia, l’Agenzia delle entrate si è espressa precisando quale legge applicare alla successione ereditaria del de cuius che era comproprietario assieme alla moglie, in regime di comunione dei beni, di un immobile sul territorio del nostro paese che era stato concesso in comodato d’uso alla figlia quando il caro estinto era in vita.
Il notaio, che ha curato la successione in Francia, ha impostato la stessa secondo quanto stabilito in un contratto di donazione tra coniugi, stipulato in Francia, con cui il de cuius avrebbe donato alla moglie istante (nel caso in cui lei sopravvivesse a lui) l'universalità dei beni che sarebbero stati di proprietà dello stesso alla data del suo decesso, salvo riduzione in presenza di figli o discendenti di essi.
Con atto ricevuto dallo stesso notaio in Francia, la figlia aveva espresso il proprio consenso all'esecuzione delle suddette disposizioni di liberalità del padre, in favore della madre Tizia, rinunciando alla propria riserva ereditaria.
Ciò premesso, l'istante ha posto 4 quesiti all’amministrazione finanziaria, chiedendo:
- conferma circa l'applicabilità alla fattispecie in esame della legge francese;
- come devolvere alla moglie del de cuius l'intera quota di proprietà del bene in Italia;
- quali annotazioni e quali documenti allegare alla dichiarazione di successione;
- come riportare i dati relativi alla figlia e in che veste nella dichiarazione di successione.
Rispetto al primo quesito, nella sua risposta (n. 206/2020), l’Agenzia delle entrate ha richiamato il Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, che all'articolo 21 stabilisce il criterio generale per l'individuazione della lex successionis. Ai sensi di tale articolo «Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte». Pertanto, la legge applicabile viene identificata, in via generale, nella legge dello Stato in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso (salvo eccezioni ai sensi dell'articolo 22).
Ai sensi dell'articolo 23 del citato Regolamento europeo, «lalegge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione." La legge designata regola, tra l'altro, "l'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;......il trasferimento agli eredi ... dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato».
In base a tali disposizioni, dunque, gli aspetti civilistici della successione e quelli riferiti alla devoluzione dell’eredità sono regolati dalla legge dello Stato di residenza del de cuius.
Per quanto concerne invece gli aspetti fiscali, il medesimo Regolamento n. 650 stabilisce espressamente che lo stesso non si applica alle questioni di natura fiscale, doganale e amministrativa (articolo 1).
Per evitare le doppie imposizioni sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e le frodi fiscali In materia successoria, fra lo Stato italiano e quello francese si applica la Convenzione internazionale, ratificata con la legge 14 dicembre 1994, n. 708. In base all'articolo 5 della suddetta Convenzione, «I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato».
Ciò significa che, limitatamente al bene sito in Italia, occorre fare riferimento alla legislazione in materia vigente in Italia in ordine all'applicazione dell'imposta di successione.
Nel nostro ordinamento l'imposta di successione e donazione è stata reinserita dall'articolo 2, comma 47 del citato decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha rivisto le aliquote dell'imposta e le franchigie di esenzione dalla stessa in base al rapporto di coniugio, parentela o affinità tra defunto ed erede. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto-legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di seguito TUS). Ai sensi dell'articolo 2 del TUS, comma 2, «Se alla data di apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti».
Per quanto concerne invece il secondo quesito, ossia come devolvere alla moglie l’intera quota di eredità del bene in Italia, l'acquisto della qualità di erede e la rinuncia alla riserva ereditaria da parte della figlia, sono definiti secondo le norme del diritto francese; in merito all'applicazione dell'imposta di successione, eventualmente dovuta per il bene immobile sito in Italia, il riferimento è l'articolo 2, comma 48, del citato DL n. 262 del 2006, secondo il quale per il coniuge e i parenti in linea retta, l'aliquota è nella misura del 4 per cento, da applicare sul valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro. Tale imposta viene liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione di successione, che deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dal dichiarante o dagli intermediari abilitati. La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è ammessa ai residenti all'estero, se non possono trasmettere telematicamente. Se la residenza del defunto è all'estero (o non è nota) e lo stesso non ha mai risieduto in Italia, competente a gestire la pratica è l'ufficio territoriale di Roma 6 dell'Agenzia delle entrate.
Con riferimento agli ultimi due quesiti si rinvia alle istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Per quanto concerne la compilazione dei dati relativi alla figlia, l’Agenzia rammenta che occorre compilare anche l'apposito quadro EA della dichiarazione di successione indicando “chiamato all'eredità” e precisando l'esistenza della rinuncia. Infine, per gli atti scritti in lingua straniera, occorre allegare la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, nel caso di documenti redatti in lingua straniera, assieme alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell'originale (articolo 30 comma 4 del TUS e articolo 11, commi 5 e 6 del TUR).