Per il lavoratori del settore Energia/Petrolio, l’accordo di rinnovo 19 settembre 2019 stabilisce che dal 1° luglio 2020 decorre il nuovo contributo al Fondo di previdenza complementare
Contribuzione ai fondi di Previdenza complementare
L’accordo di rinnovo 19 settembre 2019, che riguarda i lavoratori del settore Energia/Petrolio, ossia disciplina il rapporto di lavoro tra lavoratori e le Aziende presenti nelle seguenti aree di business: esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione, perforazione e manutenzione; approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio; stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi; distribuzione e commercializzazione (ingrosso e dettaglio) dei prodotti petroliferi e non oil; logistica integrata e avio rifornimento; vendita e trasporto gas; rigassificazione; cogenerazione e produzione di energia elettrica; ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili; servizi logistici informativi, finanziari e assicurativi, relativi alle attività sopra elencate, stabilisce che dal 1° gennaio 2017, per i nuovi iscritti a Fondenergia, ivi compresi i lavoratori con prima occupazione antecedente il 29 aprile 1993, il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando sarà pari al 100%.
Le aliquote contributive da computarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R sono fissate nelle seguenti misure:
|
A carico Azienda |
A carico lavoratore |
Dall’1 luglio 2020: per gli assunti con anzianità contributiva INPS ante 1° gennaio 1996 |
2,725% |
2% |
Dall’1 luglio 2020: per gli assunti con anzianità contributiva INPS post 31 dicembre 1995 |
2,775% |
2% |
Laddove le quote a carico azienda siano già superiori alle suddette percentuali si applicheranno rispettivamente gli incrementi di: 0,075 e di 0,125 sulla quota contributiva a carico aziendale già applicata