 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Come cambia il contributo al fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore Energia/Petrolio

News

Previdenza
torna alle news

Come cambia il contributo al fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore Energia/Petrolio

martedì, 14 luglio 2020

Per il lavoratori del settore Energia/Petrolio, l’accordo di rinnovo 19 settembre 2019 stabilisce che dal 1° luglio 2020 decorre il nuovo contributo al Fondo di previdenza complementare

Contribuzione ai fondi di Previdenza complementare

L’accordo di rinnovo 19 settembre 2019, che riguarda i lavoratori del settore Energia/Petrolio, ossia disciplina il rapporto di lavoro tra lavoratori e le Aziende presenti nelle seguenti aree di business: esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione, perforazione e manutenzione; approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio; stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi; distribuzione e commercializzazione (ingrosso e dettaglio) dei prodotti petroliferi e non oil; logistica integrata e avio rifornimento; vendita e trasporto gas; rigassificazione; cogenerazione e produzione di energia elettrica; ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili; servizi logistici informativi, finanziari e assicurativi, relativi alle attività sopra elencate, stabilisce che dal 1° gennaio 2017, per i nuovi iscritti a Fondenergia, ivi compresi i lavoratori con prima occupazione antecedente il 29 aprile 1993, il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando sarà pari al 100%.

Le aliquote contributive da computarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R sono fissate nelle seguenti misure:

 

A carico Azienda

A carico lavoratore

Dall’1 luglio 2020: per gli assunti con anzianità contributiva INPS ante 1° gennaio 1996

2,725%

2%

Dall’1 luglio 2020: per gli assunti con anzianità contributiva INPS post 31 dicembre 1995

2,775%

2%

Laddove le quote a carico azienda siano già superiori alle suddette percentuali si applicheranno rispettivamente gli incrementi di: 0,075 e di 0,125 sulla quota contributiva a carico aziendale già applicata

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati