Sulle somme depositate dall’ex marito su conti correnti cointestati con la ex moglie che hanno come beneficiari esclusivi i figli ancora minorenni, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 2, comma 47 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito dalla legge24 novembre 2006, n. 286 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n, 346 (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, TUS).
E’ questo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella sua risposta n. 205 del 9 luglio scorso formulata in occasione di un’istanza di interpello promossa da un ex coniuge, il quale, in adempimento di quanto stabilito nella sentenza di divorzio con cui il giudice aveva disposto in materia di mantenimento dei figli, l'obbligo a carico dell'interpellante nei confronti dell'ex moglie di corrispondere ai figli beni e titoli in proprietà, aveva deciso, d’accordo con la medesima, di aprire un conto corrente cointestato con l’ex coniuge, su cui avrebbe versato somme di denaro in favore dei figli, quali unici beneficiari.
L’istante si era dunque chiesto se il versamento delle somme su tale conto corrente potesse configurare un atto di liberalità indiretta verso la donna e come tale determinare in capo alla cointestataria, il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di donazione.
Nell’argomentare la sua risposta, l’Agenzia delle entrate ha rammentato che, ai sensi dell'articolo 769 del codice civile, «La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione»; pertanto, perché si configuri una donazione, è essenziale che sussista nell’atto, l’animus donandi, che costituisce uno dei presupposti fondamentali degli atti di liberalità e, accanto ad esso, l’arricchimento del donatario cui corrisponde un depauperamento del donante.
L’animus donandi deve sussistere non solo nelle donazioni dirette, ma anche nelle forme di donazione indiretta contemplate dall'articolo 809 del codice civile, in quanto comportano, a favore del beneficiario, un arricchimento senza corrispettivo, realizzato per spirito di liberalità, seppur a mezzo di atti diversi dalla donazione. Elemento comune ad entrambi i tipi di donazione, diretta o indiretta, oltre all'arricchimento del beneficiario, è dunque l'animus donandi, ossia la consapevolezza di assegnare ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo obbligati da un vincolo giuridico, o extra giuridico, rilevante per l'ordinamento. Pertanto, se l'attribuzione è posta in essere per adempiere ad un obbligo giuridico, come è stato nel caso di specie in occasione di una sentenza di divorzio, mancando lo spirito di liberalità, non può parlarsi di atto di liberalità.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria richiama nella sua risposta, l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale, tra le ipotesi tipiche di donazione indiretta, rientra anche la cointestazione del conto corrente bancario. Nondimeno, affinché si possa qualificare siffatta fattispecie come «donazione indiretta», la Corte ha sostenuto la necessità che il beneficiante, al momento della cointestazione, non deve essere spinto da altro fine se non quello della liberalità in favore dell'altro cointestatario. E’, dunque, necessario che il solo scopo al momento della cointestazione del conto sia quello di realizzare una liberalità in favore dell'altro cointestatario (Cassazione 16 gennaio 2014, n. 809; Cassazione 12 novembre2008, n. 26983). Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza 30 maggio 2013, n. 13614, ha anche affermato che "La cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad compiere tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non concede al cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme confluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie" ( v. anche Cassazione ordinanza 3 settembre 2019, n. 21963).
Concludendo e riportandosi alla situazione in esame, l’Agenzia delle entrate precisa che nel caso di specie è assente lo spirito di liberalità, in quanto l'istante, con la sua condotta, si trova ad adempiere unicamente ad un obbligo stabilito con sentenza del Tribunale, ragion per cui, la cointestazione del conto corrente a garanzia della sicurezza economica dei figli, in adempimento di un obbligo fissato dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della ex moglie cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell'imposta di donazione.