Con ordinanza 7 luglio 2020, n. 14047, la Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente imponibili le indennità di trasferta erogate dal datore di lavoro ai dipendenti addetti a cantieri che svolgono attività di manutenzione e ristrutturazione presso aziende clienti con sedi in varie località.
La questione
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso di una società avverso avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate le contestava violazione degli obblighi della dichiarazione dei sostituti d'imposta, mancata esecuzione delle ritenute alla fonte su parte dei compensi corrisposti ai propri lavoratori dipendenti, mancato versamento delle ritenute alla fonte da operare sui compensi corrisposti ai dipendenti, omessa indicazione nel Libro paga tutte le voci retributive corrisposte ai dipendenti e da sottoporre a tassazione.
Secondo il giudice regionale, tenuto conto del tipo di attività della società impegnata in lavori di ristrutturazione e manutenzione presso aziende clienti dislocate in varie località, era normale che i lavoratori dipendenti fossero necessariamente trasferiti da una sede ad un'altra per cui parte del relativo compenso in busta paga avesse natura risarcitoria e quindi esclusa dall'imponibile fiscale, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione per violazione dell’art. 51, commi 1 e 5, del D.P.R. n. 917/1986, atteso che, siccome la trasferta è caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, ai fini della corretta applicazione delle previsioni del TUIR, è indispensabile che la sede di assunzione del lavoratore sia anche il luogo in cui il lavoratore è chiamato normalmente a svolgere la propria attività lavorativa. Laddove invece la sede di assunzione costituisce mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ed il lavoratore viene normalmente chiamato a svolgere la propria attività in altro luogo, le somme corrisposte a titolo di "indennità di trasferta" e di "rimborso chilometrico" non beneficiano del trattamento fiscale di favore.
Il giudizio di Cassazione
Tale motivazione è stata ritenuta dalla Cassazione meritevole di accoglimento.
L’impresa si occupa di lavori di manutenzione e ristrutturazioni presso clienti di varie località: per il giudice d’appello è normale che i dipendenti siano trasferiti da una sede all’altra, per cui una parte del compenso in busta paga avrebbe natura risarcitoria, dunque non tassabile (ex art. 51, comma 5, del TUIR). Ma, osserva la Sezione tributaria, la sentenza impugnata muove da una nozione “arcaica” di retribuzione come corrispettivo della mera prestazione lavorativa, lasciando il resto fuori dal sinallagma contrattuale.
La giurisprudenza ritiene, invece, che la retribuzione compensi l’impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze altrui. Senza dimenticare che gli emolumenti del dipendente costituiscono mezzo di sostentamento, devono essere proporzionati ex art. 36 Cost. e, dunque, commisurati a tempo impiegato e risultato raggiunto, considerando le condizioni oggettive e soggettive in cui tale risultato si consegue (Cass., Sez. Un., n. 5923/1982; Corte Cost. n. 16/1987).
D’altronde, il prestatore riceve un’indennità sostitutiva quando non lavora per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, oltre che per i permessi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In sostanza, rientrano nella retribuzione tutti gli importi riconducibili a obbligazioni pecuniarie imposte al datore da leggi o convenzioni e trovano origine e titolo nel contratto di lavoro (Cass. n. 4501/1987; n. 1018/2001).
Conclusioni
Non c’è dubbio, quindi, che la trasferta implichi un maggior disagio per il lavoratore che deve essere compensato. La relativa indennità ha una duplice funzione, restitutoria (non imponibile) delle maggiori spese sopportate nell’interesse del datore e retributiva (tassabile) del maggior disagio (Cass. n. 5542/1985; n. 6508/1985; n. 7940/1985; n. 6939/1987; n. 5592/1998).
I principi elaborati in materia di indennità di trasferta, spiega la Cassazione, vanno applicati anche ai dipendenti cantieristi di specie, non essendo più applicabile alla fattispecie in esame il precedente orientamento giurisprudenziale che porterebbe a considerare come interamente retributivi i compensi corrisposti agli odierni trasfertisti (cfr. Cass. n. 1223/1988; n. 818/1989)
Spetta al giudice di merito individuare le due componenti, senza essere vincolato dal nomen iuris utilizzato dal contratto collettivo o dalle parti (Cass. n. 364/1987; n. 7247/1987).