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Integrazione del titolo abilitativo con asseverazione nell'acquisto di case antisismiche

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Integrazione del titolo abilitativo con asseverazione nell'acquisto di case antisismiche

martedì, 07 luglio 2020

Con Risoluzione 3 luglio 2020, n. 38/E, l’Agenzia delle Entrate afferma che in tema di detrazione per l’acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3, l’asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito. 

La fattispecie

Un contribuente ha stipulato un preliminare di acquisto di un appartamento di un fabbricato in costruzione situato nella zona sismica 3, per il quale l’impresa costruttrice ha depositato presso il Comune il progetto di intervento antisismico sull’immobile senza l’asseverazione della classe di rischio redatta del tecnico progettista, come prevede l’art. 3 del D.M. n. 58/2017. Si tratta di certificazione funzionale alla detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (legge n. 90/2013). La mancata certificazione si deve al fatto che la presentazione del progetto al Comune è avvenuta prima che l’agevolazione, in un primo momento confinata agli interventi realizzati nella zona sismica 1, fosse estesa anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Al riguardo, l'art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013, inserito dal D.L. n. 50/2017 (legge n. 96/2017) e modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 34/2019 (legge n. 58/2019), prevede che qualora gli interventi di cui al comma 1-quater dell’art. 16 siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. 

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con nota del 5 giugno 2020 ha chiarito che  questa norma, tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al D.M. n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili, con documentato miglioramento sismico di una o più classi, siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari. 

Al quesito se si può beneficiare dell’agevolazione anche se l’asseverazione è stata presentata dall’impresa successivamente alla richiesta del titolo abilitativo, il parere dell'Agenzia delle Entrate è nel senso che l'ottenimento dei benefici fiscali in argomento spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui al D.M. n. 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. 

La Risoluzione tuttavia precisa che l’asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’abitazione oggetto degli interventi antisismici.

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