A partire dallo scorso 3 luglio è possibile comunicare online la variazione di un contratto di locazione o di affitto, sia in caso di diminuzione che di aumento del canone. Ne ha dato informativa l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del medesimo giorno.
E’ dunque sufficiente compilare e inviare online il modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), utilizzando gli applicativi software ad esso collegati, che sono stati implementati per fronteggiare la crescente richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni nel corso del periodo emergenziale connesso all’epidemia da COVID-19.
Accordi per la rinegoziazione del canone e registrazione
In caso di accordi per la riduzione del canone di un contratto di locazione, la registrazione dell’atto è esente dall’imposta di registro e di bollo (in virtù della previsione dell’art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133). Va ricordato peraltro che in caso di riduzione del canone la registrazione non è obbligatoria: il contribuente può tuttavia scegliere di registrare la modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (irpef o cedolare secca).
Ove si stabilisca invece l’aumento del canone, registro e bollo vengono calcolati in autoliquidazione dai software insieme ad eventuali interessi e sanzioni. Le somme eventualmente dovute possono essere versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante, contestualmente alla presentazione del modello. Inoltre, l’accordo di rinegoziazione del canone in aumento, nel caso in cui dia luogo a un’ulteriore liquidazione dell’imposta per il contratto di locazione già registrato, va comunicato all’Agenzia entro 20 giorni.
Durante l’emergenza Covid-19, l’Agenzia delle Entrate ha consentito la modalità di presentazione “agile” prevista per la richiesta di servizi essenziali in via semplificata, mediante Pec o e-mail: non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone, l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che è possibile procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza, ferma restando la possibilità di procedere mediante posta elettronica certificata (PEC) o e-mail, allegando la scansione dell’accordo di riduzione, il modello 69 debitamente sottoscritto e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – avente ad oggetto il possesso dell’originale dell’accordo e della conformità a questo dell’immagine inviata, l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale e la copia del documento di identità del richiedente.
RLI online dal 3 luglio 2020, con possibilità di utilizzare il modello 69 fino al 31 agosto
Dallo scorso 3 luglio non è comunque più necessario recarsi allo sportello. Fino al 31 agosto 2020 resta ancora in vigore, in alternativa, il “vecchio” modello 69.
Pertanto:
- fino al 31 agosto sarà possibile scegliere se comunicare la rinegoziazione del canone con il modello RLI ovvero tramite il modello 69;
- dal 1° settembre 2020, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI.