L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E ha fornito i codici tributo eventualmente utilizzati dai sostituti d’imposta per compensare, mediante i modelli F24, e F24 EP, il credito maturato derivato dall’anticipazione delle somme, ai lavoratori dipendenti e assimilati sostituiti, a titolo di trattamento integrativo salariale così come previsto dall’ articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3
Si precisa che ai sensi del comma 4 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020 i sostituti d’imposta, in questo caso i datori di lavoro, possono recuperare, in compensazione tramite modello F24, le somme versate anticipatamente (credito maturato) in busta paga a decorrere dal 1° luglio 2020.
La procedura
L’Istituto, con la presente risoluzione, precisa che, al fine di recuperare il credito maturato i datori di lavoro hanno l’obbligo di presentare, in via telematica, il modello F24, e in sede di compilazione utilizzare il codice tributo 1701 “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”
Nel caso in cui la veste di datore di lavoro sia svolto da un Ente pubblico le istruzioni sono le seguenti:
Modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
- “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “170E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.