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Digital Transformation e PMI: fissate dal MISE le modalità operative per fruire delle agevolazioni

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Digital Transformation e PMI: fissate dal MISE le modalità operative per fruire delle agevolazioni

martedì, 23 giugno 2020

Verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, il decreto direttoriale con cui il Ministero dello sviluppo economico ha definito le condizioni e le modalità di concessione ed erogazione delle risorse previste dal Decreto Crescita in favore delle micro e PMI che prevedono di realizzare progetti di trasformazione tecnologica e digitale [cosiddetta "digital transformation"].


Il Decreto del MISE è stato emanato il 9 giugno scorso e con esso il Ministero ha individuato gli aspetti operativi della misura di agevolazione istituita dall’art. 29 comma 5 e succ. del Decreto legge n. 34/2019, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 28 giugno 2019, n. 58, per cui il Governo ha stanziato 100 milioni di euro.


Le agevolazioni alla digital transformation sostengono sia progetti di innovazione di processo e dell’organizzazione, che investimenti coerenti con la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle Pmi mediante l’implementazione delle tecnologie abilitanti 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.


Soggetti beneficiari


Il decreto direttoriale stabilisce che, per beneficiare dell’agevolazione, le PMI interessate devono risultare iscritte nel registro delle imprese e attive alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, la loro attività economica deve rientrare tra quelle dettagliatamente riportate in un elenco allegato al decreto direttoriale ed esse devono operare in via prevalente o primaria:

  • nel settore manifatturiero e/o
  • in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o
  • nel settore turistico e/o
  • nel settore del commercio.

Le PMI interessate devono aver conseguito, altresì, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00 (centomila); disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese; non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.


Possibilità di ricorrere al contratto di rete e ad altre forme di partenariato


Le PMI che risultano in possesso dei suddetti requisiti, possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato.

Per dimostrare di aver conseguito l’importo di 100000,00 euro, le PMI potranno sommare i ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato.

A tale scopo, il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto. Nel contratto deve inoltre distinguersi in maniera evidente la suddivisione delle competenze e devono essere riportati gli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando altresì il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila.


Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, infatti, le forme contrattuali di collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hubo un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.


Soggetti esclusi


Sono, in ogni caso, escluse dalla misura, le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

  1. non risultino avere la disponibilità dell’unità produttiva oggetto dell’intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del Registro delle imprese;
  2. non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi;
  3. non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  4. siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  5. i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  6. si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

Sono inoltre escluse le PMI che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, tuttavia, qualora tali imprese svolgano anche altre attività rientranti nei settori per i quali la misura è ammessa, per sole tali attività, possono beneficiare delle agevolazioni, a condizione che dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.


Progetti agevolabili


Per fruire della misura, i progetti devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:

Tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0

  • advanced manufacturing  solutions, 
  • addittive manufacturing, 
  • realtà aumentata,
  • simulation, 
  • integrazione orizzontale e verticale,
  • industrial internet,
  • cloud, cybersecurity, big data e analytics

    e/o

Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:

  • all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
  • al software;
  • alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
  • ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.


I progetti devono prevedere la realizzazione di: a) attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, alle condizioni specificate al Capo II del decreto direttoriale in esame, ovvero; b) investimenti, alle condizioni specificate al Capo III del medesimo decreto direttoriale.


Per poter essere ammessi, i progetti devono:
 

  1. essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei progetti eventualmente agevolati con risorse a valere sul PONIC2014-2020 che devono essere realizzati nelle aree interessate dall’applicazione del medesimo Programma;
  2. prevedere un importo di spesa tra euro 50.000,00 (cinquantamila) e 500.000,00 (cinquecentomila);
  3. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all’articolo 12, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al Capo II ovvero all’articolo 14, comma 2, lettera a),per i progetti di cui al Capo III;
  4. essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all’articolo 12, comma 2, lettera b), per i progetti di cui al Capo II ovvero all’articolo 14, comma 2, lettera b),per i progetti di cui al Capo III. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi;
  5. qualora presentati congiuntamente da più soggetti prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 % dei costi complessivi  ammissibili.

In cosa consiste l’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 %, suddivisa come segue:

  1. 10 % sotto forma di contributo diretto alla spesa per i progetti di innovazione di processo o organizzativa [Capo II decreto] ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di investimento [Capo III decreto];
  2. 40 % come finanziamento agevolato che il soggetto beneficiario deve restituire senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, per la durata massima di 7 anni.

Spese ammissibili

Progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa

Le spese e i costi ammissibili nell’ambito dei progetti di innovazione di processo o organizzativa devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a:

  1.  il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  2. gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
  3. i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  4. le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Spese ammissibili per progetti di investimento

Le spese ammissibili nell’ambito dei progetti di investimento sono quelle riferite a:

  1. immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale;
  2. immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;
  3. servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili;
  4. canone per l’utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;
  5. servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.

Come accedere alle agevolazioni per la digital transformation


La procedura per presentare le domande sarà gestita da Invitalia e sarà valutativa a sportello; i termini e le modalità di presentazione verranno definiti con successivo decreto del MISE. Ad ogni modo, ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, potrà presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare, in alternativa, un progetto di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero un progetto di investimenti.

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