A far data dal 1° giugno 2020, per i lavoratori del settore Metalmeccanici Industria, sono previste novità sui minimi retributivi e sull’elemento perequativo.
Elemento perequativo
L’art. 13, sez. IV, tit. IV del ccnl 26 novembre 2016 stabilisce che ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari a € 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori. Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.
Fermi restando i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.
Minimi retributivi
L’accordo di rinnovo 8 giugno 2020 stabilisce i nuovi minimi retributivi, con decorrenza 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021, che possiamo così sintetizzare:
Livelli |
Minimi dal 1° giugno 2020 |
2.392,00 |
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2.336,02 |
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1.330,54 |