L’aliquota IVA ridotta del 10% applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria resi in occasione della messa in sicurezza di una discarica a condizione che essi rientrino in un più ampio progetto di bonifica debitamente approvato dalle Autorità competenti, finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé come opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Diversamente, ossia in mancanza del progetto di bonifica, i predetti interventi sono soggetti a IVA con l’aliquota ordinaria.
È quanto chiarito dall’Agenzia nella risposta all’interpello n. 186 del 12 giugno 2020, avente per oggetto l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile agli interventi di messa in sicurezza di una discarica, nonché delle ulteriori attività necessarie per ultimare i lavori della fase emergenziale e per avviare la gestione post-operativa della discarica.
L’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 è riferita alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e si applica anche, ai sensi del successivo n. 127-septies), alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla costruzione delle opere stesse.
L’art. 4, comma 2, lett. g), della L. n. 847/1964 ricomprende tra le opere di urbanizzazione secondaria le attrezzature sanitarie, che a loro volte includono – secondo l’art. 266, comma 1, del DLgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) – le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica di aree inquinate.
L’aliquota IVA ridotta risulta finalizzata ad incentivare l’intera attività di bonifica dei siti inquinati, in modo che tutti i lavori di recupero funzionali a questa finalità e risultanti dal progetto di bonifica debitamente autorizzato dalle Autorità pubbliche competenti siano da ritenersi qualificabili, in senso lato, come “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica” ai sensi del citato art. 4, comma 2, lett. g), della L. n. 847/1964.
Ad avviso dell’Agenzia, l’attività di messa in sicurezza del sito inquinato, per beneficiare della predetta aliquota agevolata, deve rientrare in un più ampio “progetto di bonifica debitamente approvato”, finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Diversamente, ossia in mancanza del progetto di bonifica, gli interventi oggetto dell’istanza di interpello (rimodellamento morfologico e miglioramento prestazionale del capping, adeguamento del sistema di captazione del biogas e del sistema di allontanamento delle acque meteoriche, nonché ulteriori attività necessarie per ultimare i lavori della fase emergenziale e dare inizio alla gestione post-operativa) sono soggetti all’aliquota IVA ordinaria, in quanto – come ha già avuto modo di precisare la stessa Agenzia in più occasioni – l’aliquota del 10% è applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di urbanizzazione e non anche ai relativi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.