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Chiarimenti dalle entrate sulla “pace contributiva”

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Chiarimenti dalle entrate sulla “pace contributiva”

martedì, 16 giugno 2020

Con Risposta a interpello 11 giugno 2020, n. 181, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di fruizione della detrazione IRPEF, prevista dall’art. 20, comma 3, del D.L. n. 4/2019, dell’onere sostenuto per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) in caso di pagamento rateale.

L’interpello

Con l’interpello in oggetto, l’istante, che ha ricevuto dall’INPS il provvedimento di accoglimento con l’importo dovuto e la possibilità di pagamento in 120 rate a seguito domanda, chiede se la totalità dell’onere da riscatto possa essere detratta in 5 rate di pari importo, indipendentemente dal numero di rate previste dal piano rateale e da quando queste siano pagate, oppure se è detraibile soltanto quanto pagato nei primi 5 anni (escludendo quanto versato a partire dal sesto anno).

L'art. 20 del D.L. n. 4/2019 (legge n. 26/2019) prevede la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (c.d. "pace contributiva").

La norma stabilisce che il relativo onere a carico del contribuente “è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi”. Il versamento dell'onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza "in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione".

La ripartizione dell'importo detraibile esula dalla durata della rateazione concedibile, ma la stessa è riconosciuta in relazione all'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo di imposta. 

Le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi 730/2020 e Redditi Persone fisiche 2020, nel fornire le indicazioni utili alla compilazione rispettivamente dei righi E56 e RP56, precisano che la detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.

Pertanto, la detrazione dall'imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale in argomento, è pari al 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. 

 

A titolo esemplificativo, chiarisce l’Agenzia, in caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).

 

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