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D.M. 29 maggio 2020: erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile ai liberi professionisti

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D.M. 29 maggio 2020: erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile ai liberi professionisti

lunedì, 08 giugno 2020

Il 29 maggio 2020 è stato firmato il decreto ministeriale, il quale eroga l’indennità relativa al mese di aprile in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale.

Indennità per il mese di aprile: campo di applicazione, modalità e procedura

E’ stato emanato il d.m. 29 maggio 2020, il quale riconosce, per il sostegno del reddito ai liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, un'indennità, per il mese di aprile 2020, che è pari a 600 euro. Tale indennità è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 23 febbraio 2020, purché nell’istanza attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale 28 marzo 2020.

Per presentare la domanda, i soggetti devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

  2. non devono essere titolari di pensione.

Per coloro che non abbiano già beneficiato dell'indennità, le domande per l'ottenimento devono essere presentate dal 8 giugno 2020 agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria cui sono iscritti, che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo direttamente all'interessato.

L'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

L'istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) di non aver percepito o di percepire le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 della l. 27/2020, il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza e le indennità di cui agli artt. 84, 85 e 98 del d.l. 34/2020;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del decreto ministeriale 28 marzo 2020 oppure, in caso di iscrizione all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;

e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del d.m. 28 marzo 2020, fatto salvo quanto previsto per i nuovi iscritti all'articolo 2, comma 2, del d.m. 28 marzi 2020.

 

All'istanza deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

 

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