Con il messaggio 2327 del 04 giugno 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti circa i requisiti reddituali per la presentazione delle istanze ai sensi dell’articolo 103 del d.l. 34/2020 circa l’emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare, fornendo le relative indicazioni per la compilazione del modello f24 per il versamento del contributo forfettario.
Requisiti reddituali
L’articolo 103 del d.l. 34/2020 ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza all’INPS al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in essere con cittadini italiani o dell’Unione europea.
I profili applicativi sono stati definiti con la circolare 68 del 31 maggio 2020 con cui l’istituto ha fornito le prime istruzioni operative relative alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell’INPS. Inoltre, la circolare identifica i datori di lavoro destinatari della norma ed i requisiti reddituali che il datore di lavoro deve possedere per potere inoltrare l’istanza volta all’emersione di un rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, il reddito del datore di lavoro che inoltra l’istanza non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto (percettore di reddito); se il nucleo è composto da più soggetti, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui. Al raggiungimento dei limiti di reddito, come sopra indicati, possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.
Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie disabilità che ne limitano l’autosufficienza in caso di distanza volta all’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua sussistenza.
Istruzioni per la compilazione della domanda
I datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore (cfr. l’art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).
Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”.
I datori di lavoro interessati dovranno seguire le seguenti istruzioni:
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nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;
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nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:
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nel campo “tipo”, la lettera “R”;
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nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
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nel campo “codice”, il codice tributo “REDT”;
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nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
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nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro.
L’INPS infine ricorda che il datore di lavoro deve dichiarare a pena di inammissibilità di aver provveduto al pagamento del contributo, indicandone la data.