L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello 25 maggio 2020, n. 143, con la quale vengono forniti chiarimenti sulle modalità operative di trasferimento del credito di imposta nel Mezzogiorno nel conferimento dell’azienda in una neocostituita società.
Con la concomitante Risposta n. 144 del 25 maggio 2020, vengono fornite delucidazioni sugli effetti del conferimento d'azienda sul computo del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali.
L’interpello n. 143/2020
Il chiarimento riguarda il c.d. “bonus Mezzogiorno” (art. 1, commi 98-108, legge n. 208/2015), introdotto a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, per la realizzazione di progetti innovativi. Per ottenere il contributo, le società interessate devono inviare una comunicazione, utilizzando l’apposito modello Cim.
Nel conferimento d’azienda oggetto dell’interpello è finito anche il bonus Mezzogiorno riconosciuto alla conferente, pertanto la contribuente chiede quali siano le "modalità operative" da adottare per effettuare il trasferimento "del credito residuo dalla posizione del conferente a quella della conferitaria".
Con riferimento al quesito posto, l’Agenzia delle entrate rappresenta che la società conferitaria, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta maturato dalla società conferente, non ha la necessità di rettificare il modello CIM (presentato dalla conferente), ma deve compilare il modello F24 indicando:
- nel campo codice fiscale, il proprio codice fiscale (codice fiscale della conferitaria);
- nel campo codice fiscale contribuente coobbligato, erede …, il codice fiscale della società conferente;
- nel campo codice identificativo, il codice “62”.
L’interpello n. 144/2020
Con l’interpello n. 144, l'Agenzia Entrate fornisce risposta sugli effetti del conferimento d'azienda sul computo del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali.
A tal fine viene ricordato che l'art. 57-bis, comma 1, del D.L. n. 50/2017 (legge n. 96/2017) dispone che "A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative”.
Limitatamente all'anno 2020, per previsione dell’art. 98 D.L n. 18/2020, c.d. Cura Italia, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati.
Per le altre annualità, non è possibile accedere al credito l'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero. Sono esclusi dalla concessione del credito, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.