La compensazione, modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall’adempimento, è ugualmente satisfattiva delle ragioni creditorie dell’Erario, per cui – nell’ipotesi in cui l’IVA accertata sia assolta dal fornitore in parte mediamente versamento, in parte mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede definizione dell’accertamento – l’ammontare dell’imposta oggetto di rivalsa non è limitato al minore importo dell’IVA pagata a mezzo del Modello F24, ma è pari all’ammontare complessivamente dovuto, ivi compresa la quota di debito estinta per compensazione.
A ribadirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 153 del 27 maggio 2020 è ritornata ad affrontare la portata applicativa dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui il fornitore può esercitare la rivalsa, nei confronti del cliente, della maggiore imposta accertata a condizione che abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’Erario. A sua volta, il cliente può esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitatagli ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’originaria operazione.
Nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria ha contestato al fornitore, in seguito dichiarato fallito, l’applicazione, in sede di fatturazione, dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
Gli avvisi di accertamento sono stati definiti con atti di adesione e la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni sono stati assolti, quasi integralmente, ricorrendo alla compensazione con un credito IVA di cui il fornitore era titolare.
La questione sollevata innanzi all’Agenzia è relativa alla possibilità, per il fornitore stesso, di recuperare in via di rivalsa nei confronti del cliente la maggiore imposta corrisposta all’Erario in adempimento di quanto previsto negli atti di adesione.
La risposta positiva si desumeva già dalla circolare n. 35/E/2013 (§ 2.4), secondo cui “la compensazione, modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall’adempimento, è ugualmente satisfattiva delle ragioni creditorie dell’Erario”, cosicché, “nell’ipotesi in cui l’IVA accertata sia assolta in parte mediamente versamento, in parte mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede definizione dell’accertamento, l’ammontare di imposta oggetto di rivalsa non sarà limitato al minore importo dell’IVA pagata a mezzo F24 ma sarà pari all’ammontare complessivamente dovuto, ivi compresa la quota di debito estinta per compensazione”.
Nel confermare questa indicazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non risulta rilevante la circostanza che il fornitore sia stato assoggettato a procedura fallimentare e che il cliente sia controllato al 96% dal fornitore medesimo, ovvero che la partecipazione di controllo possa essere oggetto di successiva cessione.