Sono esenti da IVA le prestazioni rese da un istituto di credito ad una scuola aventi ad oggetto il servizio di cassa, costituito dal complesso di operazioni relative alla gestione finanziaria della scuola, come il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 154 del 28 maggio 2020, avente per oggetto l’affidamento ad un istituto di credito, da parte di un istituto scolastico, del servizio di cassa avente ad oggetto l’insieme delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell’istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dallo stesso ordinate.
La norma oggetto di interpretazione è l’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, che prevede il regime di esenzione da IVA per le operazioni creditizie e finanziarie, tra le quali rientrano quelle relative ai conti correnti e ai pagamenti.
Per le operazioni oggetto di agevolazione, l’applicazione dell’esenzione prescinde dall’esame delle qualità giuridiche del soggetto che le pone in essere o le riceve, a nulla rilevando, peraltro, le modalità tecniche (elettronica, automatica o manuale) con cui le medesime vengono svolte.
Nel caso esaminato, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti al servizio di cassa richiesto dalla scuola all’istituto di credito è effettuato tramite strumenti informatici con collegamento diretto tra la scuola e il gestore le cui modalità sono stabilite tra le parti e, in particolare, si utilizza l’ordinativo informatico locale (OIL). Le entrate sono riscosse dal gestore in base ad ordinativi di incasso emessi dalla scuola tramite OIL e i pagamenti sono effettuati dal gestore in base agli ordinativi di pagamento emessi dalla scuola sempre tramite OIL.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i servizi oggetto della convenzione tra la scuola e l’istituto di credito, consistenti essenzialmente in operazioni di gestione del conto corrente, di incassi e di pagamenti, ordinati dalla scuola stessa tramite l’OIL, rientrano nell’ambito delle operazioni esenti da IVA di cui al citato art. 10, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972.
Lo stesso regime impositivo si applica anche ai compensi relativi alle operazioni di pagamento mediante strumenti diversi dal bonifico, trattandosi comunque di operazioni di pagamento, così come ai compensi relativi all’attivazione e alla gestione di carte di credito. Invece, i servizi di custodia e di amministrazione di titoli e valori sono espressamente esclusi dall’esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, per cui i relativi corrispettivi vanno assoggettati ad imposta con l’aliquota ordinaria.
Infine, in merito alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte dall’istituto di credito in nome e per conto della scuola, purché regolarmente documentate, esse non concorrono alla formazione della base imponibile dell’IVA, come previsto dall’art. 15, comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972.