L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con nota n. 192 del 18 maggio 2020, comunica che le procedure conciliative, a causa del Covid-19, si svolgeranno in modalità “da remoto”.
Attività conciliativa ed indicazioni operative
La Nota n. 192 del 2020 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro ha per oggetto l'introduzione di modalità "da remoto" attraverso le quali svolgere alcuni adempimenti rimessi agli Ispettorati territoriali del lavoro, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione previste ad esempio, dall'art. 410 c.p.c., dagli artt. 11 e 12, del D.Lgs. n. 124/2004 edall'art. 7 della L. n. 604/1966 ecc. (fatte salve, per quest'ultime, ulteriori proroghe del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Le modalità di svolgimento delle procedure di conciliazione da remoto devono assicurare la possibilità di identificare con certezza i soggetti partecipanti e l'unicità del verbale originale. Ciò, anche, in ragione del particolare effetto che il verbale produce sotto il profilo delle rinunzie di cui agli artt. 2113 c.c. o in ragione della idoneità dello stesso a costituire titolo esecutivo. Ai fini dell'organizzazione da remoto della riunione occorre, in via preliminare, che l'Ufficio invii, mediante email, uno specifico invito alle parti e ai soggetti che li assistono, ove già conosciuti. Nell'invito occorre dare indicazione:
- della data della riunione e delle condizioni di partecipazione alla stessa, richiedendo la trasmissione dei documenti di identità delle parti;
- della necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei poteri di rappresentanza di chi interviene per conto dell'impresa, ovvero della necessità di allegare la procura speciale del rappresentante del lavoratore o qualsiasi altro documento ritenuto necessario.
Qualora non sia possibile procedere con le modalità da remoto, le procedure conciliative "tradizionali" devono, comunque, limitare il più possibile la presenza di persone nei locali dell'Ispettorato. In tal senso si precisa che è indispensabile che partecipino alla riunione in presenza il funzionario conciliatore, il datore di lavoro o il suo procuratore legale e il lavoratore o il suo procuratore legale. Possono invece partecipare da remoto, mediante piattaforma Microsoft teams, i membri della Commissione, il segretario e coloro che assistono le parti senza i poteri di procuratore. Va, naturalmente, assicurata nel corso dell'attività la possibilità per le parti di consultare in modo riservato i soggetti che prestano assistenza, se del caso anche rinviando la riunione.
Il verbale deve dare atto delle modalità di partecipazione da remoto degli altri soggetti e della possibilità di consultazione separata di chi assiste le parti durante la riunione.
Infine, il deposito in Tribunale degli accordi, ove previsto, sarà effettuato secondo modalità da concordare con il Presidente del Tribunale (preferibilmente tramite PEC). Anche in tal caso, atteso che il verbale potrebbe essere firmato dal solo funzionario conciliatore anche nelle procedure collegiali (e quindi non da tutti i membri della Commissione), appare opportuno partecipare al Presidente del Tribunale tale modalità.