L’INPS, con messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020, ha fornito indicazioni in merito ai trattamenti di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario così come innovato dalle disposizioni normative contenute nel D.L. c.d. Rilancio, il D.L. n. 34/2020.
Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, il provvedimento, entrato in vigore il 19 maggio, contiene modifiche in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare, il c.d. decreto rilancio ha modificato:
•i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario disciplinando la modifica dell’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Termine per le istanze:
Con l’innovato art. 19, comma 2 del D.L. n. 18/2020 si e’ fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Il D.L. n. 34/2020 ha introdotto una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per dette domande, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.
Questa disciplina riguarda solo i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020).
In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.