Nel mandato senza rappresentanza, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario e ad esse si applica il medesimo regime impositivo, cosicché il corrispettivo fatturato dal mandante è pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dal mandatario al cliente e la provvigione spettante a quest’ultimo, che è escluso dalla base imponibile.
È il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 132 del 15 maggio 2020, relativo al regime applicabile, ai fini dell’IVA, ad un contratto di mandato senza rappresentanza avente per oggetto prestazioni sanitarie esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso esaminato, una società, al fine di agevolare la gestione amministrativa dell’attività di gestione di un ambulatorio – nel quale i relativi professionisti, quali medici e fisioterapisti, erogano ai clienti servizi sanitari – nonché di presentarsi all’esterno come unico soggetto che eroga un servizio integrato, intende stipulare con ogni singolo professionista un mandato senza rappresentanza, in forza del quale:
- riceve fattura dai singoli medici in esenzione da IVA, a fronte delle prestazioni da loro rese ai clienti;
- fattura ai clienti la prestazione sanitaria resa dal professionista, maggiorata del proprio compenso, in regime di esenzione;
- incassa il corrispettivo dai clienti e provvede a pagare la fattura emessa dai professionisti nei propri confronti.
L’Agenzia ha confermato la predetta procedura di fatturazione sulla base della disciplina applicabile allo schema del mandato senza rappresentanza, rispetto al quale l’art. 2, comma 3, ult. periodo, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.
Come ripetutamente precisato dalla prassi amministrativa, nel mandato senza rappresentanza, la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario al mandante è la stessa delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante, per cui nell’ipotesi – che ricorre nella fattispecie considerata – di acquisto di un servizio per la successiva rivendita, la qualificazione oggettiva della prestazione non muta nella successiva fase in cui il diritto alla prestazione medesima viene trasferito ad un terzo.
Pertanto, la società deve emettere fattura ai clienti per le prestazioni rese in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972 e ricevere fattura dal professionista per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione. Nella fattura emessa dal professionista, il corrispettivo esente da IVA è pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dalla società al cliente e la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.