La Commissione europea, con la decisione di esecuzione n. 2020/647/UE dell’11 maggio 2020, ha autorizzato l’Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, l’esenzione da IVA per i soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 65.000 euro annui. Dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore le modifiche introdotte dalla Direttiva n. 2020/285/UE al regime di franchigia delle piccole imprese, alle quali anche l’Italia dovrà conformarsi.
L’art. 285 della Direttiva n. 2006/112/CE consente agli Stati membri di esonerare dall’IVA i soggetti passivi con volume d’affari annuo non superiore a 5.000 euro.
Con decisione n. 2008/737/CE, l’Italia è stata, in un primo tempo, autorizzata ad esentare da IVA gli operatori con volume d’affari annuo non superiore a 30.000 euro.
La misura di deroga, che scadeva il 31 dicembre 2010, è stata successivamente prorogata, fino al 31 dicembre 2013, dalla decisione di esecuzione n. 2010/688/UE e, fino 31 dicembre 2016, con soglia del volume d’affari annuo innalzata a 65.000 euro, dalla decisione di esecuzione n. 2013/678/UE.
Dopodiché, con la decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE, la validità dell’autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 e, da ultimo, con la decisione di esecuzione n. 2020/647/UE, fino al 31 dicembre 2024, legittimando quindi il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014, caratterizzato dall’esclusione da IVA.
Entro il 31 dicembre 2024, gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva n. 2020/285/UE, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Tra le novità da quest’ultima previste, in parte finalizzate a superare i limiti evidenziati dalla Corte di giustizia nella sentenza resa nella causa C-507/16 del 15 novembre 2017, la definizione di “piccola impresa”, che comprende ogni soggetto passivo stabilito nella UE il cui volume d’affari annuo nell’Unione non sia superiore a 2.000.000 di euro.
Viene, inoltre, fornita una duplice definizione di volume d’affari, vale a dire di “volume d’affari annuo nello Stato membro” e di “volume d’affari annuo nell’Unione”, al fine di agevolare, rispettivamente, l’applicazione delle soglie di esenzione nazionali e l’estensione dell’agevolazione alle piccole imprese non stabilite nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta. A quest’ultimo riguardo, gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia per le piccole imprese esentano anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio dalle imprese stabilite in altro Stato membro, a condizione che il volume d’affari annuo nell’Unione della piccola impresa interessata non superi 100.000 euro e il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui l’impresa non è stabilita non superi la soglia prevista da tale Stato membro per il regime di franchigia.