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Art. 34 della l. 27/2020 e sospensione dei termini decadenziali in materia di previdenza

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Art. 34 della l. 27/2020 e sospensione dei termini decadenziali in materia di previdenza

lunedì, 18 maggio 2020

Con la circolare Inps  59 del 16 maggio 2020 viene reso noto che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni, nonché per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto - anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto - e rendita vitalizia ex articolo 13 legge n. 1338 del 1962.

Sospensione dei versamenti contributivi

L’Inps informa che la previsione normativa prevista dall’articolo 18, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legge 23/2020 opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, applicando la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.  Se la riduzione del fatturato è in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di aprile 2020, la sospensione dei versamenti contributivi sarà riferita soltanto a quelli in scadenza nel mese di maggio. L’ente ha precisato che le disposizioni non sospendono gli adempimenti informativi ma unicamente i termini dei versamenti in scadenza.

L’ente precisa che i versamenti per i mesi di aprile sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione non richiede la verifica del requisito del fatturato.

In relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e alla Comunicazione della Commissione europea, recante “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (C 112 I) del 04/04/2020, la sospensione in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato ovvero potenzialmente rivolto a tutti i soggetti contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

Secondo l’Istituto, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di determinati settori, regioni o tipi di imprese. Pertanto, la disciplina della sospensione non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’ art 107 del TFUE.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo di aprile e maggio 2020.

Si precisa, altresì che le aziende agricole assuntrici di manodopera che si avvalgono della sospensione degli adempimenti ed inviano le denunce di manodopera agricola relativa al primo trimestre 2020 entro il mese di maggio 2020 sono tenute ad effettuare i versamenti della relativa contribuzione entro la scadenza ordinaria del 16/09/2020.

Infine, l’Inps è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi.

Modalità di sospensione:

Aziende con dipendenti:  Le aziende,  dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. L’Istituto, effettuata l’istruttoria, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sono quelli con scadenza legale, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per i mesi di aprile e maggio 2020.

Artigiani e commercianti: Rientrano nell’ambito di applicazione della sospensione dei termini di versamento ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 i soggetti che risultano titolari di imprese la cui forma giuridica sia ditta individuale e impresa familiare.

Liberi professionisti e committenti: I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 mediante l’inserimento dei codici di sospensione, indicati nella circolare, all’interno del flusso Uniemens.

Aziende agricole assuntrici di manodopera: Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020 per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi.

 

Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica: Le Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che hanno ricevuto il codice autorizzativo, per cui è prevista la sospensione dei termini di versamento, ma non gli adempimenti informativi, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando in questo caso anche gli specifici elementi dedicati alla sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore, dichiarando in tal modo di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti.

 

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