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Fattura immediata: il termine dei 12 giorni è perentorio, pena la sanzione

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Fatturazione elettronica e conservazione digitale
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Fattura immediata: il termine dei 12 giorni è perentorio, pena la sanzione

venerdì, 15 maggio 2020

Quesito

L'istante ha certificato dei servizi resi tramite l'emissione di fatture immediate datate 31 dicembre 2019. La trasmissione tramite Sdi è avvenuta in data 13 gennaio 2020, e non il 12 gennaio 2020 (come previsto dall'art. 21, comma 4, DPR 633/72) in quanto giorno festivo.

Tale comportamento è sanzionabile?

Risposta

L'amministrazione finanziaria nella Risposta n. 129 ha confermato che tale comportamento è sanzionabile.

Vero è che nel nostro ordinamento viene previsto che "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo" (art.7, comma 1, lettera h, Dl 70/2011), ma questa disposizione riguarda esclusivamente tutti gli adempimenti da assolvere nei confronti dell'amministrazione finanziaria: l'emissione di una fattura, che sia analogica o elettronica, è destinata alla controparte contrattuale affinchè quest'ultima possa esercitare i propri diritti fiscalmente riconosciuti, quali la detrazione dell'Iva e la deduzione del costo. L'emissione di una fattura non rientra, quindi, tra gli adempimenti del citato art. 7 del Dl 70/2011.

Sanzione

Nel caso in esame la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (fatture emesse prima del termine della liquidazione periodica) e pertanto è punibile con una sanzione che va da 250 euro a 2.000 euro per ogni operazione tardiva, ma rimane sempre valida la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/97).

L'art. 6 del D.Lgs. 471/97 prevede che, inoltre, che:

  • venga applicata una sanzione tra il 90% ed il 180% dell'imposta non correttamente documentata (qualora ci si trovi nel caso  in cui l'errore venga compiuto dopo il termine della liquidazione periodica);
  • venga applicata una sanzione tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad iva o in reverse charge; quando la violazione non rileva neanche al fine della determinazione del reddito, invece, si applica una sanzione amministrativa che va da 250 euro a 2.000 euro per ogni operazione.

 

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