Proroga delle abilitazioni e delle autorizzazioni in scadenza per i fabbricanti e per i laboratori autorizzati di misuratori fiscali e di registratori telematici nonché delle idoneità per le biglietterie automatizzate per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: trova infatti applicazione anche a tali fattispecie quanto disposto dall’articol0 103 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) in riferimento alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza. Ciò significa, in altri termini, che le abilitazioni e le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 mantengono la loro efficacia e restano valide anche per i novanta giorni successivi alla cessazione dell’emergenza appositamente dichiarata. Questa la posizione assunta dall’Agenzia delle entrate con le risposte a quesiti nr. 2.7. e 2.8. contenute nella Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020.
Sospensione dei termini e degli effetti. L’articolo 103 del decreto-legge Cura Italia dispone la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. La disposizione estende inoltre fino 31 luglio 2020 (quest’ultimo termine è stato così modificato in sede di conversione in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in luogo dell’originaria scadenza del 15 giugno 2020) la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Abilitazioni. Con la risposta 2.7., è stata riconosciuta l’applicabilità dei termini di sospensione suindicati anche alle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e di registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. Le stesse, pertanto, restano valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Conseguentemente le indicazioni per il rinnovo del provvedimento abilitativo, contenute al riguardo nella circolare 23 novembre 2006, n. 35/E, devono essere lette tenuto conto della protratta validità: il soggetto abilitato dovrà perciò inoltrare all’ufficio competente l’istanza di rinnovo entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Idoneità e approvazione. La risposta 2.8. si occupa infine delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate nonché dell’approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati a registratori telematici. Quando in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, anch’esse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.