Slitta al 30 giugno 2020 il termine per richiedere ed effettuare le verificazioni periodiche di misuratori fiscali, Registratori Telematici e Server RT e trasmetterne telematicamente i dati: esercenti, laboratori e tecnici abilitati potranno infatti completare le relative attività, senza incorrere in sanzioni, beneficiando del periodo di sospensione degli adempimenti tributari riconosciuto dall’articolo 62 del decreto-legge n. 18/2020 (Cura Italia). Queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 con la quale, nel fornire ulteriori chiarimenti circa le misure emergenziali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, è stata data risposta positiva a due specifici quesiti con cui era stato richiesto di conoscere se tali adempimenti fossero ricompresi o meno nel rinvio delle scadenze fiscali.
Verifiche periodiche. Con il provvedimento direttoriale datato 16 maggio 2005, sono state da ultimo stabilite le regole per effettuare la verificazione periodica di un misuratore fiscale, od anche verificazione, e cioè la procedura valutativa della conformità fiscale del misuratore stesso ai requisiti prescritti, da eseguirsi secondo definita periodicità. Con il successivo provvedimento direttoriale datato 16 maggio 2005, come integrato e modificato da quello datato 23 settembre 2005, sono stati stabiliti modalità e termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 e cioè codice fiscale, titoli, qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri identificativi. L'elenco deve contenere anche l'indicazione del responsabile del laboratorio e, ove diverso, della verificazione. In dettaglio, i fabbricanti ed i laboratori di verificazione periodica, abilitati ai sensi del provvedimento 28 luglio 2003, devono comunicare i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate e quelli relativi ai tecnici incaricati dell'esecuzione delle stesse. La trasmissione delle informazioni all’Anagrafe Tributaria va effettuata, telematicamente, direttamente tramite il servizio telematico Entratel ovvero tramite il servizio telematico Internet, oppure tramite gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Quanto ai termini di trasmissione delle comunicazioni, le stesse devono essere inviate entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare.
Richieste ed effettuazione. Gli esercenti devono richiedere e i laboratori e tecnici abilitati sono chiamati ad eseguire le verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali entro i termini indicati in precedenza, e cioè con cadenza trimestrale entro il 20° giorno successivo a ciascun trimestre. In risposta al quesito 2.5., l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che tali adempimenti, le cui scadenze ricorrano nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, possano essere effettuate entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. E’ stato infatti ritenuto applicabile quanto prescritto dall’articolo 62, comma 1 del D.L. 18/2020 il quale ha sospeso gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione di ritenute alla fonte e delle trattenute all’addizionale regionale o comunale, in scadenza nel periodo indicato riconoscendo la possibilità di realizzarsi, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020. In sostanza, le attività richieste a esercenti, laboratori e tecnici abilitati in relazione alle verifiche connesse agli apparecchi misuratori fiscali sono stati considerati e parificati ad adempimenti tributari nei confronti dell’amministrazione finanziaria e, per l’effetto, oggetto di sospensione.
Trasmissione dati. Analogo ragionamento è stato inevitabilmente seguito con la risposta a quesito 2.4. avente ad oggetto l’operatività della sospensione relativamente alla trasmissione dei dati relativi alla verificazione periodica effettuata. L’invio telematico di tali informazioni, fermo restando la possibilità di trasmissione anche prima del 30 giugno 2020, può essere realizzato entro tale scadenza senza applicazione di sanzioni. Le regole sin qui evidenziate, con i connessi obblighi ed adempimenti, operano anche per i registratori telematici e i Server RT considerando l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri con decorrenza 1° gennaio 2020 per tutti gli esercenti, salvo espresse deroghe, e dal 1° luglio 2019 per gli operatori che abbiano dichiarato un volume d’affari per il 2018 superiore a 400.000 euro.