In caso di adozione della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo o del regime del Gruppo IVA, ai fini della sospensione dei versamenti relativi all’IVA, qualora la condizione di prevalenza relativa ai ricavi non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentono di beneficiare della sospensione, è possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, relativa al mese di marzo e/o di aprile 2020.
A chiarirlo è stata la risposta n. 1.16, fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11 del 6 maggio 2020.
Nell’ambito dell’IVA di gruppo, l’unico soggetto obbligato ad effettuare i versamenti è la società controllante. Di conseguenza, la circolare n. 8/E/2020 (risposta 1.5) aveva specificato che, ai fini dell’applicazione della sospensione dei versamenti relativi all’IVA prevista dall’art. 18 del D.L. n. 23/2020, è sufficiente che i soggetti facenti parte del perimetro applicativo della liquidazione IVA di gruppo esercitino una o più attività previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61 del D.L. n. 18/2020, sempreché l’ammontare dei ricavi derivanti dalle stesse attività sia prevalente rispetto a quello complessivamente realizzato a livello di gruppo.
Nel nuovo documento di prassi è stato ulteriormente precisato che, qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentono di beneficiare della sospensione, è possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, relativa al mese di marzo e/o di aprile 2020.
Le stesse indicazioni valgono anche in caso di adesione al regime del Gruppo IVA, sicché la citata circolare n. 8/E/2020 (risposta 1.4) aveva chiarito che, ai fini della sospensione dei versamenti relativi all’IVA dovuti dal Gruppo IVA, è sufficiente che i soggetti aderenti esercitino una o più delle attività tra quelle richiamate dai commi 2 e 3 dell’art. 61 del D.L. n. 18/2020, sempreché l’ammontare dei ricavi ad esse relative ne rappresenti cumulativamente la parte prevalente rispetto a quello complessivamente realizzati da tutte le società del Gruppo.
Nella circolare n. 11/2020, l’Agenzia ha specificato che, analogamente a quanto indicato in tema di liquidazione IVA di gruppo, nelle ipotesi in cui, non realizzandosi la condizione di prevalenza nel Gruppo IVA, una o più società partecipanti abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentano di beneficiare della sospensione dei versamenti dell’imposta, va preso a riferimento il decremento del fatturato teoricamente imputabile a ciascuna singola società ed il corrispondente saldo a debito d’imposta per i mesi di marzo e/o aprile 2020.
Per entrambi i regimi, l’importo a debito sospeso può essere versato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero in 5 rate a decorrere dal medesimo mese.
Qualora una o più società liquidino l’IVA con cadenza periodica trimestrale può essere sospeso un importo pari al saldo a debito riferibile ai soli mesi di marzo e/o aprile 2020.
La possibilità di tenere conto anche della situazione individuale delle singole società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo o al Gruppo IVA ai fini del beneficio della sospensione vale, infine, anche con riferimento alla sospensione dell’IVA disposta dall’art. 61 del D.L. n. 18/2020, per la quale ciò che rileva è il tipo di attività svolta da ciascuna società.